Con la Risposta Agenzia delle Entrate n. 101 del 2 aprile 2026 viene chiarito che, in presenza di un rapporto di lavoro, le borse di studio rientrano nel reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, se erogate dal datore ai dipendenti per i familiari indicati nell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR.
In questo caso, le somme non sono imponibili.
Se invece manca il rapporto di lavoro, la borsa rientra tra i redditi assimilati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR.
Il punto operativo è chiaro: l’esenzione dipende dal soggetto erogante e dal legame con il lavoratore, non dalla natura della borsa.