Con la Risposta n. 53 del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle borse di studio corrisposte da un’Università italiana a ricercatori post-dottorato stranieri, nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea (programma Horizon Europe – azioni Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges).

Le somme, erogate sotto forma di borse “visiting research” per periodi di secondment e destinate a coprire spese di mobilità (viaggio, vitto, alloggio), non danno luogo a un rapporto di lavoro con l’Università ospitante. Tuttavia, ai fini fiscali, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro con l’ente erogante.

L’Agenzia ricostruisce il quadro delle ipotesi espressamente esenti da IRPEF, evidenziando che, a seguito delle recenti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 36/2022 e dal D.L. n. 45/2025 (conv. L. n. 79/2025), l’esenzione non si applica più alle borse per attività di ricerca post-laurea o post-dottorato, salvo i casi espressamente previsti. In particolare, l’attività post-dottorato può oggi essere finanziata attraverso specifici incarichi contrattuali (artt. 22-bis e 22-ter L. n. 240/2010), ma non beneficia automaticamente di un regime di esenzione quando strutturata come borsa.

Non è ritenuta estensibile, in via analogica, l’esenzione prevista per il programma Erasmus+, né applicabile l’art. 3, comma 3, lett. d-ter), TUIR, relativo alle borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali, trattandosi di ipotesi tassative di stretta interpretazione.

Conclusione: le borse “visiting research” finanziate con fondi UE e corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri sono imponibili ai fini IRPEF. L’Università, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare la ritenuta ex art. 24 DPR n. 600/1973 e a riconoscere la detrazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR.