Nel linguaggio comune buoni pasto e buoni spesa vengono spesso accostati, perché entrambi consentono al lavoratore di acquistare beni o servizi senza ricevere direttamente denaro. Dal punto di vista fiscale, però, la differenza è sostanziale.

Il buono pasto è una prestazione sostitutiva del servizio mensa. Serve a garantire al lavoratore il pasto durante la giornata lavorativa o, più in generale, a sostituire il servizio di mensa aziendale. Per questo motivo ha una disciplina specifica nell’art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR. Dal 2026, il limite di esenzione dei buoni pasto elettronici è stato elevato a 10 euro giornalieri dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate tramite FiscoOggi.

Il buono spesa, invece, non ha la funzione di sostituire il pasto. È normalmente un buono acquisto, una gift card o un voucher utilizzabile presso supermercati, negozi, piattaforme o circuiti convenzionati. Proprio perché attribuisce al lavoratore un’utilità patrimoniale più ampia, rientra ordinariamente nella disciplina dei fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia ordinaria di esenzione è elevata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Tabella di confronto

Voce Buoni pasto Buoni spesa
Finalità Sostituire il servizio mensa Attribuire potere di acquisto al lavoratore
Norma fiscale principale Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR Art. 51, comma 3, TUIR
Rientrano nel limite 1.000/2.000 euro? No, se rispettano le regole dei buoni pasto
Limite di esenzione 2026 4 euro al giorno se cartacei; 10 euro al giorno se elettronici 1.000 euro annui; 2.000 euro annui per dipendenti con figli fiscalmente a carico
Superamento del limite Tassata solo la parte eccedente il limite giornaliero Se si supera la soglia, diventa imponibile l’intero valore dei fringe benefit, non solo l’eccedenza
Utilizzo Alimentazione e servizio sostitutivo di mensa Spesa, acquisti, carburante, beni e servizi nei limiti del circuito
Monetizzabilità No No, se erogati come voucher o benefit non monetizzabili
Assegnazione Collegata alla giornata lavorativa o alla policy aziendale Può essere riconosciuta anche individualmente, come fringe benefit

La soglia 1.000/2.000 euro: quando si applica

Per il triennio 2025-2027, il limite ordinario dei fringe benefit non è quello storico di 258,23 euro, ma è stato innalzato:

Lavoratore Soglia annua esente
Generalità dei dipendenti 1.000 euro
Dipendenti con figli fiscalmente a carico 2.000 euro

La soglia maggiorata di 2.000 euro richiede che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Il concetto di figlio fiscalmente a carico resta quello dell’art. 12 del TUIR: reddito non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni. Sul punto restano utili i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.

Elenco pratico: cosa rientra nei 1.000/2.000 euro

Questa è la parte più importante operativamente: il plafond di 1.000/2.000 euro non riguarda solo i “buoni spesa” in senso stretto, ma comprende una serie ampia di beni, servizi e rimborsi ammessi dalla disciplina vigente.

Bene, servizio o rimborso Rientra nei 1.000/2.000 euro? Nota operativa
Buoni spesa supermercato

Sono fringe benefit, perché attribuiscono al dipendente beni acquistabili presso esercizi convenzionati
Gift card per acquisti generici Rientrano se consentono l’acquisto di beni o servizi
Buoni acquisto per negozi, e-commerce o centri commerciali Rileva il valore nominale attribuito al lavoratore
Buoni carburante Salvo eventuali discipline speciali, concorrono al plafond fringe benefit
Carte prepagate non convertibili in denaro Ammissibili se strutturate come voucher per beni/servizi e non come erogazione monetaria libera
Pacchi natalizi o cesti regalo Rientrano tra i beni ceduti al dipendente
Regali aziendali in natura Esempio: elettrodomestici, dispositivi, oggettistica, beni alimentari
Telefono, tablet, computer concessi per uso personale Se vi è utilità personale del dipendente, il valore va considerato fringe benefit
Polizze extraprofessionali o coperture individuali non rientranti in specifiche esclusioni Da valutare in concreto in base alla natura del servizio
Alloggio concesso al dipendente Sì, ma con regole di valorizzazione specifiche Può rilevare come fringe benefit secondo i criteri del TUIR
Auto aziendale ad uso promiscuo Sì, ma con disciplina convenzionale specifica Non è un semplice buono spesa: si valorizza secondo le regole proprie dell’art. 51 TUIR
Prestiti agevolati al dipendente Sì, ma con regola specifica Si considera il vantaggio economico secondo la disciplina fiscale applicabile
Rimborso utenze domestiche acqua Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro
Rimborso utenze domestiche energia elettrica Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro
Rimborso utenze domestiche gas naturale Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro
Pagamento diretto o rimborso affitto prima casa Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro
Rimborso interessi sul mutuo prima casa Ammesso nel plafond; attenzione alla compatibilità con eventuali detrazioni fiscali personali
Beni e servizi concessi al coniuge o ai familiari del lavoratore L’Agenzia delle Entrate ricorda che rientrano nel perimetro dell’art. 51, comma 3, TUIR anche beni e servizi destinati ai familiari indicati dall’art. 12 TUIR

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 ha chiarito che, nell’ambito dell’art. 51, comma 3, TUIR, rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge o ai familiari del lavoratore, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Elenco pratico: cosa non rientra nei 1.000/2.000 euro

Non tutto ciò che il datore di lavoro riconosce al dipendente consuma il plafond fringe benefit. Alcune utilità hanno regole autonome e non devono essere confuse con i buoni spesa.

Bene, servizio o somma Rientra nei 1.000/2.000 euro? Perché
Buoni pasto cartacei entro 4 euro giornalieri No Seguono la disciplina autonoma dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR
Buoni pasto elettronici entro 10 euro giornalieri dal 2026 No Sono prestazioni sostitutive di mensa, non fringe benefit ordinari
Mensa aziendale No È servizio mensa, con disciplina propria
Indennità sostitutiva di mensa fuori dai casi fiscalmente agevolati No come fringe esente; può essere imponibile Non va trattata come buono spesa
Rimborso spese di trasferta documentate No Segue le regole fiscali delle trasferte
Rimborso chilometrico per missioni autorizzate No È rimborso spese, non fringe benefit, se correttamente documentato
Welfare ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR No, se correttamente strutturato Opere e servizi con finalità educative, ricreative, assistenziali, sociali o sanitarie seguono disciplina autonoma
Servizi di educazione e istruzione per familiari No, se rientrano nella specifica previsione del TUIR Non vanno confusi con buoni acquisto generici
Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti No, se strutturata secondo la norma specifica Regime distinto dai fringe benefit ordinari
Abbonamenti al trasporto pubblico rimborsati secondo la specifica norma No, se rispettano i requisiti previsti Hanno disciplina autonoma
Contributi a previdenza complementare No Seguono il proprio limite e regime fiscale
Contributi a casse sanitarie/fondi sanitari No Seguono il regime specifico previsto dal TUIR
Premi di risultato convertiti in welfare Non automaticamente Dipende dalla struttura del piano e dalla tipologia di benefit scelto
Somme in denaro libere No come fringe esente Il denaro in busta paga è normalmente imponibile, salvo specifiche esclusioni
Bonus monetario “spesa” accreditato in busta paga No come buono spesa esente Se è denaro, non è un voucher in natura
Rimborso generico senza documentazione No Rischio di imponibilità per mancanza di prova e inerenza al perimetro agevolato
Buoni convertibili in denaro No La convertibilità in denaro è incompatibile con la logica del benefit in natura

Attenzione alla regola del superamento soglia

La differenza più delicata è questa: per i buoni spesa e gli altri fringe benefit dell’art. 51, comma 3, TUIR, il limite di 1.000 o 2.000 euro opera come soglia complessiva annua. Se il valore totale dei beni, servizi e rimborsi supera la soglia applicabile, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.

Esempio Soglia applicabile Valore benefit riconosciuti Effetto
Dipendente senza figli a carico 1.000 euro 950 euro Tutto esente
Dipendente senza figli a carico 1.000 euro 1.050 euro Tutto imponibile
Dipendente con figli a carico e dichiarazione al datore 2.000 euro 1.900 euro Tutto esente
Dipendente con figli a carico e dichiarazione al datore 2.000 euro 2.050 euro Tutto imponibile
Dipendente con buoni pasto elettronici da 10 euro al giorno e buoni spesa da 900 euro 1.000 euro sui soli fringe Buoni pasto fuori plafond; buoni spesa nel plafond Buoni pasto esenti entro limite giornaliero; buoni spesa esenti se il plafond non è superato

Regole operative sui buoni pasto

I buoni pasto hanno regole di utilizzo proprie. Il Decreto 7 giugno 2017, n. 122 prevede che siano utilizzabili solo dal titolare, non siano cedibili, non siano commercializzabili o convertibili in denaro e non siano cumulabili oltre il limite di otto buoni.

Regola Buoni pasto
Utilizzabili dal solo titolare
Cedibili ad altri soggetti No
Convertibili in denaro No
Commercializzabili No
Cumulabili senza limite No
Cumulabili fino a otto buoni
Utilizzabili per l’intero valore facciale
Utilizzabili come normale gift card No

Sintesi finale

La distinzione da tenere ferma è questa: il buono pasto resta uno strumento legato al vitto e alla mensa, con esenzione giornaliera autonoma pari, nel 2026, a 4 euro per il cartaceo e 10 euro per l’elettronico. Il buono spesa, invece, è un fringe benefit ordinario: rientra nel plafond annuo di 1.000 euro o 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per evitare errori in busta paga, il datore di lavoro deve quindi tenere separati i due piani: da un lato i buoni pasto, con i limiti giornalieri e le regole di utilizzo proprie; dall’altro i buoni spesa, i buoni carburante, le gift card, i rimborsi di utenze domestiche, affitto prima casa e interessi sul mutuo prima casa, che devono essere monitorati nel plafond complessivo dei fringe benefit.