Nel linguaggio comune buoni pasto e buoni spesa vengono spesso accostati, perché entrambi consentono al lavoratore di acquistare beni o servizi senza ricevere direttamente denaro. Dal punto di vista fiscale, però, la differenza è sostanziale.
Il buono pasto è una prestazione sostitutiva del servizio mensa. Serve a garantire al lavoratore il pasto durante la giornata lavorativa o, più in generale, a sostituire il servizio di mensa aziendale. Per questo motivo ha una disciplina specifica nell’art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR. Dal 2026, il limite di esenzione dei buoni pasto elettronici è stato elevato a 10 euro giornalieri dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate tramite FiscoOggi.
Il buono spesa, invece, non ha la funzione di sostituire il pasto. È normalmente un buono acquisto, una gift card o un voucher utilizzabile presso supermercati, negozi, piattaforme o circuiti convenzionati. Proprio perché attribuisce al lavoratore un’utilità patrimoniale più ampia, rientra ordinariamente nella disciplina dei fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia ordinaria di esenzione è elevata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Tabella di confronto
| Voce | Buoni pasto | Buoni spesa |
| Finalità | Sostituire il servizio mensa | Attribuire potere di acquisto al lavoratore |
| Norma fiscale principale | Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR | Art. 51, comma 3, TUIR |
| Rientrano nel limite 1.000/2.000 euro? | No, se rispettano le regole dei buoni pasto | Sì |
| Limite di esenzione 2026 | 4 euro al giorno se cartacei; 10 euro al giorno se elettronici | 1.000 euro annui; 2.000 euro annui per dipendenti con figli fiscalmente a carico |
| Superamento del limite | Tassata solo la parte eccedente il limite giornaliero | Se si supera la soglia, diventa imponibile l’intero valore dei fringe benefit, non solo l’eccedenza |
| Utilizzo | Alimentazione e servizio sostitutivo di mensa | Spesa, acquisti, carburante, beni e servizi nei limiti del circuito |
| Monetizzabilità | No | No, se erogati come voucher o benefit non monetizzabili |
| Assegnazione | Collegata alla giornata lavorativa o alla policy aziendale | Può essere riconosciuta anche individualmente, come fringe benefit |
La soglia 1.000/2.000 euro: quando si applica
Per il triennio 2025-2027, il limite ordinario dei fringe benefit non è quello storico di 258,23 euro, ma è stato innalzato:
| Lavoratore | Soglia annua esente |
| Generalità dei dipendenti | 1.000 euro |
| Dipendenti con figli fiscalmente a carico | 2.000 euro |
La soglia maggiorata di 2.000 euro richiede che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Il concetto di figlio fiscalmente a carico resta quello dell’art. 12 del TUIR: reddito non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni. Sul punto restano utili i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.
Elenco pratico: cosa rientra nei 1.000/2.000 euro
Questa è la parte più importante operativamente: il plafond di 1.000/2.000 euro non riguarda solo i “buoni spesa” in senso stretto, ma comprende una serie ampia di beni, servizi e rimborsi ammessi dalla disciplina vigente.
| Bene, servizio o rimborso | Rientra nei 1.000/2.000 euro? | Nota operativa |
| Buoni spesa supermercato |
Sì |
Sono fringe benefit, perché attribuiscono al dipendente beni acquistabili presso esercizi convenzionati |
| Gift card per acquisti generici | Sì | Rientrano se consentono l’acquisto di beni o servizi |
| Buoni acquisto per negozi, e-commerce o centri commerciali | Sì | Rileva il valore nominale attribuito al lavoratore |
| Buoni carburante | Sì | Salvo eventuali discipline speciali, concorrono al plafond fringe benefit |
| Carte prepagate non convertibili in denaro | Sì | Ammissibili se strutturate come voucher per beni/servizi e non come erogazione monetaria libera |
| Pacchi natalizi o cesti regalo | Sì | Rientrano tra i beni ceduti al dipendente |
| Regali aziendali in natura | Sì | Esempio: elettrodomestici, dispositivi, oggettistica, beni alimentari |
| Telefono, tablet, computer concessi per uso personale | Sì | Se vi è utilità personale del dipendente, il valore va considerato fringe benefit |
| Polizze extraprofessionali o coperture individuali non rientranti in specifiche esclusioni | Sì | Da valutare in concreto in base alla natura del servizio |
| Alloggio concesso al dipendente | Sì, ma con regole di valorizzazione specifiche | Può rilevare come fringe benefit secondo i criteri del TUIR |
| Auto aziendale ad uso promiscuo | Sì, ma con disciplina convenzionale specifica | Non è un semplice buono spesa: si valorizza secondo le regole proprie dell’art. 51 TUIR |
| Prestiti agevolati al dipendente | Sì, ma con regola specifica | Si considera il vantaggio economico secondo la disciplina fiscale applicabile |
| Rimborso utenze domestiche acqua | Sì | Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro |
| Rimborso utenze domestiche energia elettrica | Sì | Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro |
| Rimborso utenze domestiche gas naturale | Sì | Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro |
| Pagamento diretto o rimborso affitto prima casa | Sì | Ammesso nel plafond 1.000/2.000 euro |
| Rimborso interessi sul mutuo prima casa | Sì | Ammesso nel plafond; attenzione alla compatibilità con eventuali detrazioni fiscali personali |
| Beni e servizi concessi al coniuge o ai familiari del lavoratore | Sì | L’Agenzia delle Entrate ricorda che rientrano nel perimetro dell’art. 51, comma 3, TUIR anche beni e servizi destinati ai familiari indicati dall’art. 12 TUIR |
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 ha chiarito che, nell’ambito dell’art. 51, comma 3, TUIR, rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge o ai familiari del lavoratore, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Elenco pratico: cosa non rientra nei 1.000/2.000 euro
Non tutto ciò che il datore di lavoro riconosce al dipendente consuma il plafond fringe benefit. Alcune utilità hanno regole autonome e non devono essere confuse con i buoni spesa.
| Bene, servizio o somma | Rientra nei 1.000/2.000 euro? | Perché |
| Buoni pasto cartacei entro 4 euro giornalieri | No | Seguono la disciplina autonoma dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR |
| Buoni pasto elettronici entro 10 euro giornalieri dal 2026 | No | Sono prestazioni sostitutive di mensa, non fringe benefit ordinari |
| Mensa aziendale | No | È servizio mensa, con disciplina propria |
| Indennità sostitutiva di mensa fuori dai casi fiscalmente agevolati | No come fringe esente; può essere imponibile | Non va trattata come buono spesa |
| Rimborso spese di trasferta documentate | No | Segue le regole fiscali delle trasferte |
| Rimborso chilometrico per missioni autorizzate | No | È rimborso spese, non fringe benefit, se correttamente documentato |
| Welfare ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR | No, se correttamente strutturato | Opere e servizi con finalità educative, ricreative, assistenziali, sociali o sanitarie seguono disciplina autonoma |
| Servizi di educazione e istruzione per familiari | No, se rientrano nella specifica previsione del TUIR | Non vanno confusi con buoni acquisto generici |
| Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti | No, se strutturata secondo la norma specifica | Regime distinto dai fringe benefit ordinari |
| Abbonamenti al trasporto pubblico rimborsati secondo la specifica norma | No, se rispettano i requisiti previsti | Hanno disciplina autonoma |
| Contributi a previdenza complementare | No | Seguono il proprio limite e regime fiscale |
| Contributi a casse sanitarie/fondi sanitari | No | Seguono il regime specifico previsto dal TUIR |
| Premi di risultato convertiti in welfare | Non automaticamente | Dipende dalla struttura del piano e dalla tipologia di benefit scelto |
| Somme in denaro libere | No come fringe esente | Il denaro in busta paga è normalmente imponibile, salvo specifiche esclusioni |
| Bonus monetario “spesa” accreditato in busta paga | No come buono spesa esente | Se è denaro, non è un voucher in natura |
| Rimborso generico senza documentazione | No | Rischio di imponibilità per mancanza di prova e inerenza al perimetro agevolato |
| Buoni convertibili in denaro | No | La convertibilità in denaro è incompatibile con la logica del benefit in natura |
Attenzione alla regola del superamento soglia
La differenza più delicata è questa: per i buoni spesa e gli altri fringe benefit dell’art. 51, comma 3, TUIR, il limite di 1.000 o 2.000 euro opera come soglia complessiva annua. Se il valore totale dei beni, servizi e rimborsi supera la soglia applicabile, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.
| Esempio | Soglia applicabile | Valore benefit riconosciuti | Effetto |
| Dipendente senza figli a carico | 1.000 euro | 950 euro | Tutto esente |
| Dipendente senza figli a carico | 1.000 euro | 1.050 euro | Tutto imponibile |
| Dipendente con figli a carico e dichiarazione al datore | 2.000 euro | 1.900 euro | Tutto esente |
| Dipendente con figli a carico e dichiarazione al datore | 2.000 euro | 2.050 euro | Tutto imponibile |
| Dipendente con buoni pasto elettronici da 10 euro al giorno e buoni spesa da 900 euro | 1.000 euro sui soli fringe | Buoni pasto fuori plafond; buoni spesa nel plafond | Buoni pasto esenti entro limite giornaliero; buoni spesa esenti se il plafond non è superato |
Regole operative sui buoni pasto
I buoni pasto hanno regole di utilizzo proprie. Il Decreto 7 giugno 2017, n. 122 prevede che siano utilizzabili solo dal titolare, non siano cedibili, non siano commercializzabili o convertibili in denaro e non siano cumulabili oltre il limite di otto buoni.
| Regola | Buoni pasto |
| Utilizzabili dal solo titolare | Sì |
| Cedibili ad altri soggetti | No |
| Convertibili in denaro | No |
| Commercializzabili | No |
| Cumulabili senza limite | No |
| Cumulabili fino a otto buoni | Sì |
| Utilizzabili per l’intero valore facciale | Sì |
| Utilizzabili come normale gift card | No |
Sintesi finale
La distinzione da tenere ferma è questa: il buono pasto resta uno strumento legato al vitto e alla mensa, con esenzione giornaliera autonoma pari, nel 2026, a 4 euro per il cartaceo e 10 euro per l’elettronico. Il buono spesa, invece, è un fringe benefit ordinario: rientra nel plafond annuo di 1.000 euro o 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per evitare errori in busta paga, il datore di lavoro deve quindi tenere separati i due piani: da un lato i buoni pasto, con i limiti giornalieri e le regole di utilizzo proprie; dall’altro i buoni spesa, i buoni carburante, le gift card, i rimborsi di utenze domestiche, affitto prima casa e interessi sul mutuo prima casa, che devono essere monitorati nel plafond complessivo dei fringe benefit.