Norme  di riferimento:  D.Lgs. n. 148/2015, al Messaggio INPS n. 2130 del 03/07/2025 e alla Circolare INPS n. 4 del 28/01/2026.

Le imprese possono richiedere la cassa integrazione quando il caldo eccessivo impedisce il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
La tutela rientra nel quadro degli ammortizzatori sociali disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015.
Il Messaggio INPS n. 2130 del 03/07/2025 conferma l’utilizzo della causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
La prestazione può essere riconosciuta quando la temperatura supera i 35 gradi, considerando anche quella percepita.
Il rischio deve essere valutato dal datore di lavoro, anche tramite RSPP, nel DVR e, nei cantieri, nel POS.
La sospensione può derivare anche da ordinanza della pubblica autorità, senza necessità di verificare la soglia termica.
Le domande possono riguardare CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali e CISOA per il settore agricolo.
Gli eventi sono qualificati come oggettivamente non evitabili, con esclusione della contribuzione addizionale.
La domanda va trasmessa all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Per il 2026, la Circolare INPS n. 4 del 28/01/2026 fissa il massimale mensile lordo a 1.423,69 euro.