La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 28 giugno 2025, n. 17379 ha ribadito un principio fondamentale nella gestione dei rapporti di lavoro negli appalti: il semplice subentro di un nuovo appaltatore non equivale automaticamente a un trasferimento d’azienda.

Secondo l’interpretazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall’art. 30 della Legge 7 luglio 2016, n. 122, il cambio d’appalto non comporta un trasferimento d’azienda quando il nuovo gestore dispone di una propria organizzazione produttiva autonoma, con mezzi, personale e criteri operativi propri.

La Corte ha chiarito che per configurare un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile deve sussistere continuità funzionale tra i fattori produttivi: macchinari, organizzazione del lavoro e know-how.
Se invece il nuovo appaltatore introduce elementi di novità organizzativa e produttiva tali da interrompere quel nesso di interdipendenza, si tratta di un ordinario cambio d’appalto e non di un passaggio di azienda.

La sentenza offre un criterio operativo chiaro: il subentro non trasferisce automaticamente i rapporti di lavoro, salvo nei casi in cui il nuovo appaltatore assuma integralmente la struttura produttiva del precedente, mantenendone l’identità economica e funzionale.

In sintesi, la Cassazione riafferma che la linea di confine tra successione d’appalto e trasferimento d’azienda va individuata nella conservazione o meno dell’identità organizzativa dell’attività economica: solo in quest’ultimo caso trovano applicazione le tutele previste dall’art. 2112 c.c. per i lavoratori coinvolti.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 28 giugno 2025, n. 17379