Il D.L. n. 107/2026, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, rafforza l’accesso alla CIGO in caso di sospensione o riduzione dell’attività per eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore. Il decreto è stato approvato dalla Camera il 3 agosto ed è ora all’esame del Senato per la conversione in legge. Camera dei deputati – A.C. 2987

La CIGO per il caldo non è riservata soltanto all’edilizia. Occorre però distinguere due platee.

  1. CIGO per temperature elevate: chi può richiederla

Possono utilizzarla tutte le imprese rientranti nell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015:

  • imprese industriali manifatturiere;
  • imprese industriali di trasporto;
  • imprese estrattive;
  • imprese di installazione di impianti;
  • imprese di produzione e distribuzione di energia e acqua;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabili a quelle industriali;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e relativi consorzi, limitatamente alle attività industriali di trasformazione e commercializzazione;
  • imprese di noleggio e distribuzione di film e di sviluppo e stampa cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese armatoriali ferroviarie e tranviarie;
  • imprese industriali degli enti pubblici, escluse quelle con capitale interamente pubblico;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e attività affini;
  • imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;
  • imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Possono inoltre utilizzare l’assegno di integrazione salariale per caldo eccessivo i datori di lavoro coperti dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Datori di lavoro normalmente coperti dal FIS

Il FIS riguarda i datori che occupano almeno un dipendente, non rientrano nella CIGO e non sono coperti da un diverso Fondo di solidarietà. Vi rientrano normalmente:

  • commercio all’ingrosso e al dettaglio;
  • supermercati, negozi e centri commerciali;
  • commercio elettronico;
  • pubblici esercizi, bar e ristoranti;
  • alberghi e imprese turistiche;
  • imprese di servizi;
  • società informatiche e di consulenza;
  • agenzie commerciali e di rappresentanza;
  • immobiliari e amministratori di condominio;
  • imprese di pulizia e servizi integrati;
  • cooperative e imprese di servizi;
  • associazioni, fondazioni ed enti non commerciali;
  • scuole e strutture formative private;
  • strutture sanitarie e assistenziali private;
  • enti religiosi con lavoratori dipendenti;
  • organizzazioni sindacali, politiche e datoriali.

Per alcuni settori – ad esempio attività professionali, credito, assicurazioni, trasporto pubblico, somministrazione e artigianato – può operare uno specifico Fondo bilaterale anziché il FIS. L’inquadramento effettivo deve essere verificato sulla matricola INPS.

 

  1. Agevolazione straordinaria del D.L. n. 107/2026

La speciale neutralizzazione dei periodi rispetto al limite delle 52 settimane nel biennio mobile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, riguarda invece esclusivamente:

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e attività affini;
  • imprese industriali di escavazione o lavorazione di materiali lapidei;
  • imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, esclusi i laboratori organizzativamente distinti dall’attività di escavazione.

Tutti i datori coperti da CIGO, FIS o Fondi possono chiedere l’integrazione per caldo eccessivo, mentre la deroga speciale sulle 52 settimane interessa soltanto edilizia, lapidei ed escavazioni. Messaggio INPS n. 2103/2026 – D.Lgs. n. 148/2015

La disciplina straordinaria riguarda le imprese industriali e artigiane dell’edilizia, le imprese lapidee e quelle operanti nelle escavazioni, individuate dall’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del D.Lgs. n. 148/2015.

Per gli eventi oggettivamente non evitabili, i periodi di CIGO:

  • non sono conteggiati nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non richiedono il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro;
  • non comportano il pagamento del contributo addizionale;
  • possono essere richiesti entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato l’evento.

Il datore può utilizzare la causale “evento meteo – temperature elevate” oppure, in presenza di un’ordinanza, quella relativa alla sospensione o riduzione disposta dalla pubblica autorità. Non possono essere presentate due domande per gli stessi lavoratori e per periodi coincidenti.

La CIGO può essere riconosciuta con temperature superiori a 35 °C, ma anche con valori inferiori quando la temperatura percepita risulti più elevata per umidità, esposizione al sole, utilizzo di DPI, macchinari o materiali che producono calore. La relazione tecnica deve descrivere puntualmente lavorazioni, modalità operative e condizioni concrete; i bollettini meteo sono acquisiti direttamente dall’INPS. Messaggio INPS n. 2103/2026

Per il conguaglio delle prestazioni eccedenti il limite ordinario deve essere utilizzato, dopo l’autorizzazione INPS, il nuovo codice “L153 – Conguaglio CIGO DL 107/2026”. Messaggio INPS n. 2418/2026