Nel messaggio Inps N. 2423 del 15 giugno 2022  l’Istituto  fornisce le istruzioni per l’applicazione della novità della legge di Bilancio 2022  che ha previsto  un ulteriore forma di ammortizzatore sociale   per sostenere  iavoratori nelle transizioni occupazionali  a seguito di  riorganizzazioni aziendali.

In particolare,  la norma ha inserito nel  D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”  che prevede il  trattamento di cassa integrazione straordinario  per un periodo massimo di dodici mesi complessivi,  non ulteriormente prorogabili.

La disposizione dell’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari  di CIGS, che occupano più di 15 dipendenti.

Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, (senza limiti dimensionali)
  •  i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, iscritti nel registro apposito

Per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro abbiano espletato la procedura  sindacale di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015 con individuazione dei i lavoratori che  dopo la riorganizzazione o risanamento – restino, comunque, non riassorbibili.

Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione e azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), per cui  nominativi  sono comunicati all’ANPAL.

Questo ulteriore periodo di CIGS è concesso in deroga ai limiti di durata  ordinari e  non vanno conteggiati nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

La misura dell’aliquota contributiva  varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile; al contributo addizionale  si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Nell’ambito del codice intervento 333 – CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 – L.234/21 art.22 ter