Con l’Ordinanza Cassazione n. 1195 del 20/01/2026 la Corte chiarisce un principio operativo rilevante: il danno da demansionamento può essere accertato e quantificato anche tramite presunzioni.
Non serve una prova puntuale dell’ammontare del danno. Il giudice può ricostruirlo in via equitativa valorizzando elementi concreti: durata del demansionamento, perdita di responsabilità, impoverimento professionale e peggioramento delle prospettive di carriera.
Il punto chiave è che non si tratta di danno “automatico”, ma di una valutazione logica basata su fatti oggettivi.
Nel caso concreto, la Cassazione conferma il demansionamento di un quadro bancario: mansioni progressivamente svuotate di contenuto, senza autonomia né poteri decisionali. Corretta quindi la liquidazione del danno come percentuale della retribuzione.
Conclusione operativa: il rischio per il datore di lavoro è elevato. Anche senza prova analitica del danno, una dequalificazione concreta e prolungata può portare a risarcimenti significativi.