Il 22 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato, codice CNEL C049. Le modifiche si applicano dal 1° ottobre 2026 e intervengono su diversi aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro. L’accordo riguarda il contratto sottoscritto il 10 gennaio 2024, in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Minimi del settore odontotecnico
Dal 1° novembre 2026 cambiano i minimi tabellari degli odontotecnici. Al primo livello va aggiunta l’indennità di funzione di 70 euro mensili.
| Livello | Minimo mensile dal 1° novembre 2026 |
| 1° | € 2.185,00 |
| 2° | € 1.873,00 |
| 3° | € 1.693,00 |
| 4° | € 1.594,00 |
| 5° | € 1.527,00 |
| 6° | € 1.469,00 |
L’indennità di funzione sale inoltre da 50 a 70 euro per i settori metalmeccanico e installazione di impianti, orafo e odontotecnico.
Scatti di anzianità e indennità
L’accordo introduce scatti biennali, fino a un massimo di cinque, per il servizio prestato nella stessa azienda o gruppo e mantenendo lo stesso livello di inquadramento. Gli importi variano secondo il settore e il livello; per gli apprendisti lo scatto è pari a 10 euro. Gli scatti già maturati sono conservati, ma concorrono al raggiungimento del limite massimo.
| Livello | Metalmeccanica e impianti | Orafi e affini | Odontotecnici |
| 1° | € 33,00 | € 34,00 | € 35,50 |
| 2° | € 29,50 | € 30,00 | € 27,50 |
| 3° | € 26,50 | € 25,00 | € 22,50 |
| 4° | € 24,50 | € 22,50 | € 20,00 |
| 5° | € 22,00 | € 21,00 | € 18,50 |
| 6° | € 20,50 | € 19,00 | € 17,00 |
La tabella riporta l’importo di ciascuno scatto. L’indennità di cassa e maneggio denaro viene invece aumentata dal 5% al 6% della paga base nazionale conglobata.
Orario, straordinario e lavoro notturno
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite di 230 ore annue per lavoratore. L’accordo stabilisce inoltre una maggiorazione del 25% per il lavoro notturno svolto tra le 22 e le 6.
Per il lavoro straordinario sono previste maggiorazioni differenziate: 25% per lo straordinario ordinario, 45% per quello festivo oltre le otto ore e 55% per quello notturno oltre le otto ore. Per il sabato la maggiorazione è del 25% sulle prime tre ore e del 50% sulle successive.
Contratti a termine e intermittenti
Per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e comunque non oltre 24 mesi, l’accordo individua specifiche causali. Tra queste figurano nuove produzioni o commesse, esigenze di professionalità specialistiche, appalti a termine, sostituzione di lavoratori assenti e assunzione di lavoratori con più di 50 anni. Il contratto deve indicare la causale applicabile; l’accordo prevede la trasformazione a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi in caso di omissione, salvo le ipotesi di lavoro stagionale.
Per il lavoro intermittente, il limite è di 400 giornate nell’arco di tre anni solari tra le stesse parti, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Oltre il limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo ordinario a FONDOSANI è pari complessivamente a 14,50 euro mensili per lavoratore: 13,50 euro a carico dell’azienda e 1 euro a carico del lavoratore.
In alternativa, l’accordo disciplina un EDR mensile di 25 euro lordi sostitutivo della contribuzione a FONDOSANI. L’EDR ha natura retributiva e concorre al calcolo degli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.
L’accordo contiene anche ulteriori modifiche, tra cui la revisione dei periodi di prova e l’introduzione di specifiche regole su permessi, malattia e stagionalità. Per l’applicazione concreta è quindi opportuno verificare il testo integrale e il settore contrattuale interessato.
Fonte contrattuale: testo dell’accordo integrativo e modificativo del 22 settembre 2026.