Il 22 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato, codice CNEL C049. Le modifiche si applicano dal 1° ottobre 2026 e intervengono su diversi aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro. L’accordo riguarda il contratto sottoscritto il 10 gennaio 2024, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Minimi del settore odontotecnico
Dal 1° novembre 2026 cambiano i minimi tabellari degli odontotecnici. Al primo livello va aggiunta l’indennità di funzione di 70 euro mensili.

Livello Minimo mensile dal 1° novembre 2026
1° € 2.185,00
2° € 1.873,00
3° € 1.693,00
4° € 1.594,00
5° € 1.527,00
6° € 1.469,00

L’indennità di funzione sale inoltre da 50 a 70 euro per i settori metalmeccanico e installazione di impianti, orafo e odontotecnico.

Scatti di anzianità e indennità
L’accordo introduce scatti biennali, fino a un massimo di cinque, per il servizio prestato nella stessa azienda o gruppo e mantenendo lo stesso livello di inquadramento. Gli importi variano secondo il settore e il livello; per gli apprendisti lo scatto è pari a 10 euro. Gli scatti già maturati sono conservati, ma concorrono al raggiungimento del limite massimo.

Livello Metalmeccanica e impianti Orafi e affini Odontotecnici
1° € 33,00 € 34,00 € 35,50
2° € 29,50 € 30,00 € 27,50
3° € 26,50 € 25,00 € 22,50
4° € 24,50 € 22,50 € 20,00
5° € 22,00 € 21,00 € 18,50
6° € 20,50 € 19,00 € 17,00

La tabella riporta l’importo di ciascuno scatto. L’indennità di cassa e maneggio denaro viene invece aumentata dal 5% al 6% della paga base nazionale conglobata.

Orario, straordinario e lavoro notturno
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite di 230 ore annue per lavoratore. L’accordo stabilisce inoltre una maggiorazione del 25% per il lavoro notturno svolto tra le 22 e le 6.

Per il lavoro straordinario sono previste maggiorazioni differenziate: 25% per lo straordinario ordinario, 45% per quello festivo oltre le otto ore e 55% per quello notturno oltre le otto ore. Per il sabato la maggiorazione è del 25% sulle prime tre ore e del 50% sulle successive.

Contratti a termine e intermittenti
Per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e comunque non oltre 24 mesi, l’accordo individua specifiche causali. Tra queste figurano nuove produzioni o commesse, esigenze di professionalità specialistiche, appalti a termine, sostituzione di lavoratori assenti e assunzione di lavoratori con più di 50 anni. Il contratto deve indicare la causale applicabile; l’accordo prevede la trasformazione a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi in caso di omissione, salvo le ipotesi di lavoro stagionale.

Per il lavoro intermittente, il limite è di 400 giornate nell’arco di tre anni solari tra le stesse parti, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Oltre il limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo ordinario a FONDOSANI è pari complessivamente a 14,50 euro mensili per lavoratore: 13,50 euro a carico dell’azienda e 1 euro a carico del lavoratore.

In alternativa, l’accordo disciplina un EDR mensile di 25 euro lordi sostitutivo della contribuzione a FONDOSANI. L’EDR ha natura retributiva e concorre al calcolo degli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.

L’accordo contiene anche ulteriori modifiche, tra cui la revisione dei periodi di prova e l’introduzione di specifiche regole su permessi, malattia e stagionalità. Per l’applicazione concreta è quindi opportuno verificare il testo integrale e il settore contrattuale interessato.

Fonte contrattuale: testo dell’accordo integrativo e modificativo del 22 settembre 2026.