Il rinnovo del CCNL Gomma Plastica industria introduce numerosi interventi sia sul piano delle relazioni industriali sia su quello più strettamente tecnico della disciplina del rapporto di lavoro. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 10 dicembre 2025, interviene infatti su molteplici istituti contrattuali, con l’obiettivo di aggiornare l’organizzazione del lavoro, rafforzare il sistema delle relazioni sindacali e accompagnare l’evoluzione del settore industriale.
Accanto alle modifiche di natura economica e normativa, il rinnovo introduce anche misure legate a temi ormai centrali nel mercato del lavoro, come la parità di genere, la tutela delle situazioni di fragilità e il rafforzamento del welfare contrattuale.

Il rinnovo del CCNL Gomma Plastica industria: il quadro generale
Il comparto della gomma plastica rappresenta uno dei settori industriali più rilevanti per l’economia italiana, sia per il numero di imprese coinvolte sia per la platea di lavoratori occupati.
Il rinnovo del contratto collettivo si muove lungo due direttrici principali. Da un lato vengono rafforzati gli strumenti di governance del settore e il sistema delle relazioni industriali; dall’altro vengono aggiornate numerose disposizioni contrattuali che disciplinano concretamente il rapporto di lavoro.
Elemento di collegamento tra questi due livelli di intervento è rappresentato dall’introduzione di misure che riflettono le nuove priorità del mondo del lavoro. Tra queste assumono particolare rilievo le iniziative a sostegno delle donne vittime di violenza di genere e gli interventi volti a favorire la trasparenza e la parità salariale.

Il rafforzamento delle relazioni industriali
Uno degli aspetti centrali del rinnovo riguarda il rafforzamento del sistema delle relazioni industriali, con un ruolo più incisivo attribuito agli organismi bilaterali e agli strumenti di monitoraggio del settore.
In questo contesto viene valorizzata la funzione dell’Osservatorio Nazionale, chiamato a svolgere un ruolo sempre più rilevante nell’analisi dell’evoluzione del comparto produttivo e delle dinamiche occupazionali. L’organismo sarà coinvolto in particolare nel monitoraggio delle trasformazioni professionali, nelle politiche di parità di genere e nelle iniziative di tutela dei lavoratori in condizioni di fragilità, comprese le misure a sostegno della genitorialità.
Parallelamente viene ribadita l’importanza dell’Organismo Bilaterale Nazionale, soprattutto con riferimento alle attività formative. L’aggiornamento professionale viene infatti considerato uno strumento essenziale per accompagnare l’evoluzione tecnologica del settore e per adeguare le competenze dei lavoratori alle nuove esigenze produttive. In questa prospettiva viene sottolineata anche la necessità di rafforzare la formazione degli apprendisti.
Particolare attenzione viene dedicata anche al tema della salute e sicurezza sul lavoro. Il rinnovo prevede infatti la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale Gomma Plastica con funzioni di supporto alle attività previste dall’articolo 51 del Decreto legislativo n. 81/2008. Tra gli obiettivi dell’organismo vi sarà anche la collaborazione con l’INAIL per analizzare i rischi specifici del settore e sviluppare iniziative di prevenzione e formazione.

Il ruolo della contrattazione di secondo livello
Il rinnovo contrattuale conferma e rafforza il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, sia aziendale sia territoriale. Il contratto nazionale attribuisce infatti ampio spazio alla regolazione decentrata di diversi aspetti dell’organizzazione del lavoro.
Tra le materie maggiormente interessate figurano la definizione delle mansioni, l’organizzazione dell’orario di lavoro e la gestione dei percorsi di formazione e riqualificazione professionale.
La contrattazione decentrata viene considerata lo strumento più idoneo per adattare le regole generali del contratto nazionale alle specifiche esigenze produttive delle singole imprese o dei diversi contesti territoriali. In questa prospettiva viene anche ipotizzata la possibilità di sviluppare forme di contrattazione a livello di filiera o di distretto, in un modello che richiama esperienze già consolidate in altri Paesi europei.
Il rafforzamento della contrattazione di secondo livello assume inoltre particolare rilievo alla luce delle misure fiscali previste dalla Legge n. 199/2025, legge di bilancio per il 2026, che per il biennio 2026-2027 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e ne ha ridotto l’aliquota all’1%.

Decorrenza, durata e aumenti retributivi
Il nuovo contratto collettivo decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, sia per la parte economica sia per quella normativa. In assenza di disdetta entro la scadenza è previsto il rinnovo tacito con cadenza annuale.
Sul piano economico il rinnovo prevede un incremento retributivo complessivo pari a 195 euro parametrati al livello F. Gli aumenti saranno riconosciuti in più tranche distribuite nel corso del triennio contrattuale.
Una prima quota pari a 60 euro decorrerà dal 1° gennaio 2026, seguita da ulteriori incrementi di pari importo dal 1° aprile 2027 e dal 1° aprile 2028. L’ultima tranche, pari a 15 euro, sarà invece riconosciuta dal 1° dicembre 2028.
L’incremento riconosciuto dal 1° gennaio 2026 potrà rientrare nella disciplina fiscale prevista dalla Legge n. 199/2025 in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti da contratti collettivi rinnovati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Nuova classificazione del personale
Tra le novità più rilevanti del rinnovo figura anche la revisione del sistema di classificazione del personale, finalizzata ad aggiornare le figure professionali alla luce delle trasformazioni del settore.
Il sistema continua a basarsi su livelli contrattuali indicati con lettere alfabetiche, ma introduce una riorganizzazione delle aree funzionali presenti nelle aziende. Tra queste rientrano l’area amministrativa, commerciale e logistica, l’area manutenzione, l’area produzione, quella dedicata alla qualità, alla ricerca e sviluppo, alle funzioni trasversali e alla gestione del personale e dei sistemi informativi.
All’interno di ciascuna area i livelli sono determinati in base al grado di autonomia, responsabilità e competenza richiesto dalle diverse mansioni. Le nuove declaratorie professionali sono contenute nell’Allegato 1 al contratto, che include anche la tabella di raccordo tra le precedenti e le nuove classificazioni.
Le nuove posizioni professionali troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027. Per le aziende con meno di 30 dipendenti l’entrata in vigore è invece posticipata al 1° gennaio 2028.

Orario di lavoro e trattamento di malattia
Il rinnovo introduce alcune novità anche in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in particolare per i lavoratori impiegati su tre turni. Nel triennio contrattuale è prevista una progressiva riduzione delle giornate lavorate, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
Interventi significativi riguardano anche il periodo di comporto in caso di malattia. Il contratto prevede infatti durate differenziate in base all’anzianità di servizio.
Per i lavoratori con anzianità fino a tre anni il comporto è pari a sei mesi, elevati a otto mesi in presenza di disabilità. Per chi ha un’anzianità compresa tra tre e sei anni il periodo sale a nove mesi, elevati a dodici mesi in caso di disabilità. Per i lavoratori con oltre sei anni di anzianità il comporto raggiunge invece dodici mesi, estendibili fino a sedici mesi nelle situazioni di disabilità.
Il rinnovo dedica inoltre attenzione al tema degli accomodamenti ragionevoli a favore dei lavoratori con disabilità, prevedendo la possibilità di adottare interventi organizzativi specifici, come la modifica della postazione di lavoro, l’introduzione di forme di flessibilità oraria o il ricorso al lavoro agile. Tali misure si inseriscono nel quadro normativo delineato dal Decreto legislativo n. 62/2024.

Contratti a termine e part-time
Sul versante dei contratti a tempo determinato il rinnovo introduce una modifica significativa. Viene infatti eliminata la possibilità di estendere fino a 44 mesi la durata complessiva dei rapporti a termine tra la stessa azienda e lo stesso lavoratore.
Con la nuova disciplina si torna quindi al limite ordinario di 24 mesi previsto dal Decreto legislativo n. 81/2015.
Novità rilevanti riguardano anche il lavoro a tempo parziale. In particolare viene modificata la disciplina delle clausole elastiche: la maggiorazione riconosciuta per l’aumento della prestazione lavorativa passa dal 10% al 16%, mentre resta confermato il limite massimo del 30% dell’orario part-time concordato.
Inoltre, nel calcolo delle soglie di contingentamento delle trasformazioni a tempo parziale non saranno conteggiati i lavoratori affetti da patologie oncologiche o degenerative né quelli con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 già iscritti nelle liste della Legge n. 68/1999.

Apprendistato
Per quanto riguarda l’apprendistato, il contratto conferma la durata ordinaria di 36 mesi ma introduce la possibilità di ridurre il periodo formativo in presenza di specifici titoli di studio coerenti con la qualifica da conseguire.
La riduzione può arrivare fino a sei o dodici mesi nei casi in cui l’apprendista sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo universitario pertinente al percorso professionale.
La riduzione della durata potrà essere applicata anche quando il lavoratore abbia già svolto precedenti rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento della stessa qualifica.

Previdenza complementare e welfare
Il rinnovo interviene anche sul fronte del welfare contrattuale, in particolare per quanto riguarda la previdenza complementare.
Pur restando invariata la contribuzione a carico dei lavoratori, viene previsto un incremento progressivo della quota versata dalle aziende in caso di adesione ai fondi pensione di settore. La contribuzione datoriale salirà all’1,78% dal 1° gennaio 2027 e al 2% dal 1° gennaio 2028.

Tutele per le donne vittime di violenza
Infine il rinnovo introduce specifiche misure di sostegno alle lavoratrici vittime di violenza di genere.
Oltre alle tutele previste dall’articolo 24 del Decreto legislativo n. 80/2015, il contratto collettivo riconosce la possibilità di fruire di ulteriori tre mesi di astensione retribuita dal lavoro. Sono inoltre previsti percorsi di formazione e riqualificazione finalizzati al reinserimento lavorativo.
Il contratto consente inoltre, su richiesta della lavoratrice, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto anche per esigenze connesse a situazioni personali derivanti da violenza di genere, nel rispetto del limite legale del 70%.