Il 3 settembre 2026 FederlegnoArredo e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e attività boschive e forestali.

L’accordo, identificato dal codice CNEL F051, decorre formalmente dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028. Salvo le decorrenze espressamente indicate, le modifiche normative operano dalla data di sottoscrizione.

Occorre precisare che si tratta ancora di un’ipotesi di accordo, che dovrà essere sottoposta all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee. Il testo è pubblicato nella sezione dedicata al CCNL del sito di “FederlegnoArredo” (https://www.federlegnoarredo.it/plus/relazioni-industriali/ccnl-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro).

Il rinnovo in sintesi

Voce Previsione
Durata Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028
Minimi tabellari Prima tranche da settembre 2026 e seconda tranche da gennaio 2027
Aumento al livello AS1 € 95 da settembre 2026 più € 39 da gennaio 2027
Una tantum € 100 lordi con la retribuzione di dicembre 2026
Inflazione Ulteriori adeguamenti IPCA a gennaio 2027 e gennaio 2028
Scatti di anzianità Incremento dei valori dal 1° gennaio 2027
Classificazione Passaggio automatico da AE1 ad AE2 in presenza delle condizioni contrattuali
Maggiorazioni Incrementi per lavoro straordinario, notturno e festivo
Previdenza ARCO Contributo datoriale al 2,40% nel 2027 e al 2,60% nel 2028
Sanità ALTEA Contributo aziendale elevato a € 18 mensili dal 2027
Malattia e disabilità Ulteriori 45 giorni di comporto in determinate situazioni
Congedo parentale Integrazione aziendale entro il limite complessivo del 100%
Sicurezza Gestione obbligatoria dei “near miss” nelle aziende con più di 15 dipendenti
Tempo determinato Nuovi limiti percentuali, causali e disciplina delle attività stagionali
Quota sindacale Procedura di silenzio-assenso con opposizione entro il 31 ottobre 2026

L’accordo conferma il sistema della cosiddetta “doppia pista salariale”: agli aumenti economici già determinati si aggiungeranno gli adeguamenti collegati all’andamento effettivo dell’inflazione.

Da settembre 2026 viene riconosciuto un incremento di €95 lordi mensili al livello AS1, parametro 134, riparametrato sugli altri livelli. Tale aumento assorbe, fino a concorrenza, gli importi aziendali eventualmente riconosciuti come anticipi sui futuri aumenti contrattuali.

Da gennaio 2027 sarà riconosciuto un ulteriore incremento di €39 al livello AS1, anch’esso riparametrato.

Adeguamenti IPCA nel 2027 e nel 2028
Nei mesi di gennaio 2027 e gennaio 2028, dopo la pubblicazione da parte dell’ISTAT dell’indice IPCA generale dell’anno precedente, le parti si incontreranno per determinare gli ulteriori incrementi dei minimi.

La base di calcolo sarà costituita da:
– paga base;
– indennità di contingenza;
– EDR;
– valore di tre aumenti periodici di anzianità.

Gli importi IPCA indicati nelle prime comunicazioni sindacali – rispettivamente intorno al 2,4% e al 2,6% – costituiscono quindi soltanto stime. Gli aumenti effettivi potranno essere quantificati esclusivamente dopo la pubblicazione dei dati ISTAT e il successivo incontro tra le parti.

Una tantum di €100 a dicembre 2026
Con la retribuzione di dicembre 2026 sarà corrisposta una somma una tantum di €100 lordi, uguale per tutti i livelli, a copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

L’importo:
– spetta ai lavoratori in forza nel mese di erogazione;
– è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti e indiretti;
– è escluso dalla base di calcolo del TFR;
– deve essere riproporzionato, per gli assunti tra gennaio e agosto 2026, in base ai mesi effettivamente lavorati e retribuiti;
– spetta per intero per il mese di assunzione se il rapporto è iniziato entro il giorno 15;
– non spetta per il mese di assunzione se il rapporto è iniziato dal giorno 16.

Nuove maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo
Le nuove percentuali devono essere calcolate sulla base retributiva individuata dal CCNL. Gli eventuali trattamenti aziendali di miglior favore possono essere assorbiti fino a concorrenza.
Le maggiorazioni non sono cumulabili: quella più elevata assorbe la minore.
Ai fini contrattuali è notturno il lavoro prestato dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Resta ferma la disciplina del “D.Lgs. n. 66/2003” in materia di orario di lavoro e lavoro notturno.

Scatti di anzianità più elevati dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 aumentano di circa il 20% i valori dei cinque scatti biennali di anzianità.

Livello Valore precedente Nuovo valore dal 01/01/2027 Aumento % Incremento
AD3 € 14,77 € 17,72 € 2,95 19,97%
AD2 € 14,77 € 17,72 € 2,95 19,97%
AD1 € 13,92 € 16,70 € 2,78 19,97%
AC5 € 13,07 € 15,68 € 2,61 19,97%
AC4 € 11,92 € 14,30 € 2,38 19,97%
AC3 – AC2 – AS4 € 10,79 € 12,95 € 2,16 20,02%
AS3 € 10,22 € 12,26 € 2,04 19,96%
AC1 – AS2 € 9,66 € 11,59 € 1,93 19,98%
AE4 – AS1 € 9,09 € 10,91 € 1,82 20,02%
AE3 € 8,80 € 10,56 € 1,76 20,00%
AE2 € 8,53 € 10,24 € 1,71 20,05%
AE1 € 7,95 € 9,54 € 1,59 20,00%

Passaggio automatico da AE1 ad AE2

Il rinnovo non introduce un passaggio automatico generalizzato per tutti i lavoratori. La disposizione riguarda i dipendenti inquadrati nel livello AE1 impiegati in attività produttive o comunque connesse al ciclo produttivo.

Situazione Decorrenza del passaggio
Lavoratore che al 31 maggio 2027 ha maturato almeno 48 mesi effettivi nel livello AE1 1° giugno 2027
Lavoratore che al 31 dicembre 2027 ha maturato almeno 24 mesi effettivi nel livello AE1 1° gennaio 2028
Lavoratore che raggiunge successivamente i 24 mesi effettivi nel livello AE1 Dalla data di raggiungimento della soglia dei 24 mesi

Si considerano anche più rapporti intercorsi con la stessa società, purché non separati da periodi superiori a tre mesi. Non entrano nel conteggio le assenze senza decorrenza della retribuzione, come aspettative non retribuite, sospensioni disciplinari, assenze ingiustificate e congedo straordinario.

Parallelamente viene avviato un gruppo di lavoro incaricato di aggiornare il sistema complessivo di classificazione professionale.

Malattia, disabilità e patologie gravi
Il periodo ordinario di comporto non è di trenta mesi: il CCNL prevede la conservazione del posto per un massimo di 13 mesi, pari convenzionalmente a 395 giorni di calendario, nell’arco mobile di 30 mesi consecutivi.

Dalla sottoscrizione dell’accordo sono riconosciuti ulteriori 45 giorni di calendario:
– ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/1999, della legge n. 104/1992 o del D.Lgs. n. 62/2024;
– ai lavoratori affetti da patologie tumorali o leucemiche;
– in caso di deficienza immunitaria conclamata;
– in caso di trapianto di organi primari;
– purché le patologie comportino terapie salvavita.

Per ottenere l’estensione, il lavoratore deve certificare al datore di lavoro la condizione tutelata prima della scadenza del comporto ordinario.

Congedo parentale e tutela della genitorialità

Per il congedo parentale disciplinato dall’”art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001″, il  CCNL riconosce un’integrazione aziendale pari al 30% della retribuzione, cumulabile con il trattamento INPS entro il limite massimo complessivo del 100%.

Il trattamento contrattuale può essere utilizzato fino al compimento del sesto anno di vita del bambino. Per gli iscritti, durante lo stesso periodo la contribuzione al Fondo ARCO è versata al 100%.
Inoltre, in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento, al padre spettano i dieci giorni di congedo previsti dalla legge, ai quali possono aggiungersi due ulteriori giorni retribuiti in presenza di comprovate e oggettive circostanze collegate all’evento.

Permessi per lutto e violenza di genere

Evento Trattamento
Decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado 3 giorni retribuiti per ciascun evento
Decesso di un affine di primo grado 1 giorno retribuito per ciascun evento
Grave lutto nel Paese d’origine per lavoratore proveniente da un Paese extraeuropeo 2 giorni retribuiti aggiuntivi
Lavoratrice inserita in un percorso certificato contro la violenza di genere 3 mesi previsti dalla legge, più ulteriori 2 mesi retribuiti dal CCNL

Alle lavoratrici vittime di violenza sono inoltre riconosciuti, ove possibile, il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa, nonché l’accesso agevolato a forme di flessibilità oraria e organizzativa.

Sicurezza, “near miss” e lavori nocivi
Nelle unità produttive con un organico compreso tra 121 e 200 dipendenti, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene elevato da uno a due.

Le aziende con più di 15 dipendenti devono adottare sistemi di segnalazione e gestione dei quasi infortuni o “near miss”, definiti dal datore di lavoro con il servizio di prevenzione e protezione e previa consultazione degli RLS.

L’analisi dei dati e le azioni correttive devono essere oggetto di esame periodico congiunto tra direzione aziendale, medico competente, RSPP e RLS. Possono inoltre essere organizzati brevi interventi formativi della durata massima di 15 minuti.

Per alcune attività nocive o pericolose viene riconosciuta un’indennità del 10%, limitatamente alle ore di effettivo svolgimento. Rientrano, tra le altre, le attività in quota ad almeno 4,50 metri, determinate lavorazioni con vernici e sostanze tossiche e le lavorazioni svolte in locali con temperature superiori alle soglie contrattuali.

Contratti a termine e somministrazione
L’articolo 30 viene integralmente riscritto nel quadro degli articoli 19, 21 e 23 del “D.Lgs. n. 81/2015”

Tipologia Limite
Contratti a tempo determinato 30% dei lavoratori a tempo indeterminato
Somministrazione a termine 30% dei lavoratori a tempo indeterminato
Totale cumulato delle due tipologie 35% dei lavoratori a tempo indeterminato

La base di calcolo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nelle aziende fino a cinque dipendenti è consentito utilizzare fino a due contratti, purché non venga superato il numero dei rapporti a tempo indeterminato in essere.

Per i rapporti superiori a dodici mesi e fino a ventiquattro mesi il CCNL individua specifiche causali, tra le quali:
ordini o commesse temporanee con specifici termini di consegna;
– fiere, esposizioni e missioni commerciali;
– avvio di nuove attività, prodotti o servizi;
– manutenzioni straordinarie che richiedano competenze non disponibili in azienda;
– assunzione di lavoratori con più di 55 anni;
– assunzione di lavoratori in CIG o iscritti nelle liste di disoccupazione.

Attività stagionali
La nuova disciplina amplia e dettaglia le attività considerate stagionali, includendo, tra le altre:
– lavorazioni boschive e forestali;
– segherie;
– allestimento di fiere e stand;
– produzione e installazione di tende e schermature solari;
– edifici prefabbricati in legno su ordinazione;
– produzione di imballaggi destinati al contatto con alimenti;
– estrazione e lavorazione del sughero;
– fabbricazione di arredi per esterno e arredo urbano;
– posa di strutture temporanee, palchi e attrezzature per spettacoli.

Il singolo contratto stagionale, comprese le proroghe, non può superare complessivamente otto mesi nell’anno solare riferito allo stesso ciclo stagionale.

Prima di ricorrere per la prima volta a tali assunzioni, l’azienda deve effettuare una comunicazione preventiva, tramite PEC, alla RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. È inoltre prevista un’informativa annuale, normalmente nel mese di gennaio.

Previdenza e assistenza sanitaria integrativa

Evento Trattamento
Decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado 3 giorni retribuiti per ciascun evento
Decesso di un affine di primo grado 1 giorno retribuito per ciascun evento
Grave lutto nel Paese d’origine per lavoratore proveniente da un Paese extraeuropeo 2 giorni retribuiti aggiuntivi
Lavoratrice inserita in un percorso certificato contro la violenza di genere 3 mesi previsti dalla legge, più ulteriori 2 mesi retribuiti dal CCNL

L’obbligo contributivo ad ARCO permane esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo contrattuale. L’adesione a una diversa forma di previdenza complementare non determina l’obbligo di contribuzione datoriale previsto dal CCNL.

Quota di servizio sindacale: attenzione alle scadenze

L’accordo prevede una quota di servizio sindacale di €35, destinata ai lavoratori non iscritti alle organizzazioni firmatarie e regolata mediante un meccanismo di opposizione espressa.

Adempimento Termine
Affissione della comunicazione aziendale Dal 3 ottobre 2026
Opposizione scritta del lavoratore Entro il 31 ottobre 2026
Trattenuta in busta paga Retribuzione di novembre 2026
Versamento della quota Entro il 30 novembre 2026

La trattenuta non si applica ai lavoratori non iscritti che, nel periodo compreso tra la comunicazione aziendale e il 31 ottobre, risultino assenti per qualsiasi motivo, compresi malattia, infortunio, maternità, aspettativa o cassa integrazione.

Cosa devono fare aziende e uffici paghe

Quando Adempimento
Settembre 2026 Applicare i nuovi minimi e verificare l’assorbimento degli anticipi contrattuali
Ottobre 2026 Gestire l’informativa sulla quota di servizio e registrare le eventuali opposizioni
Novembre 2026 Effettuare, ove dovuta, la trattenuta sindacale di € 35
Dicembre 2026 Erogare e riproporzionare correttamente l’una tantum di € 100
Gennaio 2027 Applicare la seconda tranche, l’adeguamento IPCA, i nuovi scatti, il contributo ARCO al 2,40% e ALTEA a € 18 mensili
Giugno 2027 Verificare i primi passaggi automatici dal livello AE1 al livello AE2
Gennaio 2028 Applicare il nuovo adeguamento IPCA, il contributo ARCO al 2,60% e verificare gli ulteriori passaggi da AE1 ad AE2

L’ipotesi di rinnovo impone quindi una revisione non soltanto delle tabelle retributive, ma anche delle procedure relative a inquadramenti, contratti a termine, stagionalità, assenze, sicurezza, welfare e contribuzione contrattuale.

Per ulteriori approfondimenti sono disponibili il “testo e la presentazione del rinnovo pubblicati da Feneal-Uil” (https://www.fenealuil.it/rinnovo-ccnl-legno-arredo-industria/) e il “documento di analisi sul rinnovo del CCNL Legno-Arredo Industria” (https://farecontrattazione.adapt.it/wp-content/uploads/2026/09/Il-rinnovo-del-CCNL-Legno-Arredo-Industria.pdf