Con il verbale sottoscritto il 16 giugno 2026, Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito i nuovi valori economici applicabili al CCNL per l’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti.

L’aggiornamento decorre dal 1° giugno 2026 e deriva dall’applicazione del meccanismo contrattuale legato all’IPCA-NEI, cioè l’indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto degli energetici importati. Il valore consuntivato per il 2025 è pari all’1,9%, inferiore alle previsioni percentuali fissate nei contratti collettivi del settore metalmeccanico. Di conseguenza, l’adeguamento dei minimi contrattuali è stato determinato, per il livello C3, in 53,17 euro mensili.

Minimi tabellari
Dal 1° giugno 2026 i minimi tabellari mensili sono i seguenti:

Livelli Minimi tabellari dal 1° giugno 2026
A1 2.907,01
B3 2.838,99
B2 2.542,98
B1 2.370,33
C3 2.211,43
C2 2.064,88
C1 2.022,12
D2 1.979,37
D1 1.784,94

L’adeguamento interessa la paga base contrattuale e deve essere considerato nella gestione delle retribuzioni dal mese di giugno 2026. Per le aziende, quindi, l’aggiornamento non riguarda solo il cedolino del mese, ma anche tutti gli istituti contrattuali e indiretti che assumono come base di calcolo il minimo tabellare.

Indennità di reperibilità
Il verbale aggiorna anche gli importi dell’indennità di reperibilità, sempre con decorrenza dal 1° giugno 2026. I nuovi valori sono articolati per gruppo di livelli e distinguono tra compenso giornaliero e compenso settimanale.

Livelli 16 ore giorno lavorato 24 ore giorno libero 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
B1 e superiori 8,03 13,23 13,92 53,38 54,07 59,27
C3 e C2 7,00 10,98 11,78 45,98 46,78 50,76
C1, D2 e D1 5,87 8,83 9,55 38,18 38,90 41,86

La reperibilità resta un istituto distinto dalla prestazione lavorativa effettivamente resa: l’indennità remunera la disponibilità del lavoratore a essere contattato e, se necessario, a intervenire secondo le modalità previste dal contratto collettivo e dall’organizzazione aziendale.

Indennità di trasferta
Sono stati inoltre rideterminati gli importi dell’indennità di trasferta applicabili dal 1° giugno 2026:

Tipologia Importi
Trasferta intera 51,29
Pasto meridiano o serale 13,13
Pernottamento 25,03

Sul piano fiscale, occorre distinguere il valore contrattuale dell’indennità dal relativo trattamento imponibile. L’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) disciplina infatti il regime delle indennità per trasferte fuori dal territorio comunale, prevedendo soglie di non concorrenza al reddito che variano in base alla modalità di rimborso adottata.

Con i nuovi valori, l’indennità di trasferta intera pari a 51,29 euro supera la soglia ordinaria di esenzione prevista per la trasferta forfettaria in Italia. Diversamente, il rimborso forfettario riferito al solo pasto, pari a 13,13 euro, resta entro il limite richiamato per tale voce.

Effetti operativi per aziende e consulenti
L’aggiornamento dei minimi tabellari impone alle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica industria di verificare le retribuzioni in essere dal periodo paga di giugno 2026. La verifica deve riguardare non solo i lavoratori retribuiti al minimo contrattuale, ma anche i casi in cui siano presenti superminimi individuali, clausole di assorbibilità o trattamenti economici aziendali collegati ai valori del contratto collettivo.

Particolare attenzione va prestata anche alla corretta esposizione in busta paga delle indennità di reperibilità e trasferta, perché si tratta di voci che possono avere un diverso trattamento contributivo e fiscale a seconda della natura dell’erogazione, della modalità di rimborso e delle condizioni concrete della prestazione.

In sintesi, dal 1° giugno 2026 il CCNL Metalmeccanica industria registra un nuovo adeguamento economico legato all’IPCA-NEI, con effetti diretti sui minimi mensili e sugli importi accessori di reperibilità e trasferta.