Due accordi modificativi sottoscritti da Conflavoro PMI aggiornano la disciplina contrattuale. Per il Multiservizi cambiano scatti di anzianità, ferie e riposi compensativi; per il Pulizie e Servizi artigianato arrivano interventi più ampi su retribuzioni, malattia, reperibilità, orario di lavoro e tipologie contrattuali.
Dal 1° ottobre 2026 sono efficaci due distinti accordi integrativi e modificativi sottoscritti da Conflavoro PMI con le rispettive organizzazioni sindacali.
Il primo, firmato il 2 ottobre 2026, interessa il CCNL Multiservizi sottoscritto il 19 maggio 2026. Il secondo, firmato il 25 settembre 2026, riguarda il CCNL per le aziende artigiane del settore Pulizie e Servizi del 26 luglio 2024.
È importante distinguere i due contratti: pur operando in comparti affini, presentano discipline economiche e normative differenti.
| CCNL | Codice CNEL | Accordo modificativo | Decorrenza |
| Multiservizi – Conflavoro PMI | K574 | 2 ottobre 2026 | 1° ottobre 2026 |
| Pulizie e Servizi – Aziende artigiane Conflavoro PMI | K55A | 25 settembre 2026 | 1° ottobre 2026 |
- CCNL Multiservizi: le modifiche a ferie, anzianità e riposi
L’accordo sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal interviene sugli articoli 15, 16 e 31 del CCNL Multiservizi, con efficacia dal 1° ottobre 2026.
Ferie annuali: 22 oppure 26 giorni
Il nuovo testo dell’articolo 16 stabilisce che il periodo annuale di ferie sia pari a:
| Distribuzione dell’orario settimanale | Ferie annuali |
| Settimana lavorativa di 5 giorni | 22 giorni |
| Settimana lavorativa di 6 giorni | 26 giorni |
Se durante le ferie ricadono festività nazionali o infrasettimanali, il periodo viene prolungato per il numero delle festività interessate.
Ai fini della gestione delle presenze, le aziende devono quindi applicare il corretto criterio di conteggio in relazione all’articolazione settimanale effettivamente adottata.
Scatti di anzianità: regole differenti per impiegati e operai
La nuova formulazione dell’articolo 31 introduce una distinzione tra personale impiegatizio e operaio.
Per gli impiegati sono previsti fino a 8 scatti biennali, ciascuno pari al 6,25% della retribuzione tabellare, per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale.
Per gli operai, invece, è disciplinata un’anzianità forfettaria di settore, riconosciuta a partire dal quinto anno di anzianità, con salvaguardia della continuità in caso di cambio di appalto.
Gli importi mensili sono i seguenti:
| Livello | Anzianità forfettaria mensile |
| 2° | € 83,00 |
| 3° | € 67,00 |
| 4° | € 64,00 |
| 5° | € 59,00 |
| 6° | € 55,00 |
| 7° | € 51,50 |
L’anzianità forfettaria è distinta dal minimo tabellare, ma concorre al calcolo di straordinari, ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso, TFR e trattamenti economici di malattia e infortunio.
Attenzione ai cambi di appalto: il requisito temporale non deve essere valutato esclusivamente in base all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro. Il contratto fa espressamente salvi i cambi di appalto.
Gli scatti già maturati al momento del passaggio al CCNL sono conservati nell’importo acquisito; quelli ancora in corso di maturazione seguono la nuova disciplina. Su richiesta del lavoratore, l’impresa deve rilasciare una certificazione dell’anzianità di servizio effettivamente maturata presso di essa.
Riposo compensativo: nuova indennità del 7%
Con l’inserimento del comma 8 nell’articolo 15, viene prevista una specifica tutela economica in caso di spostamento del riposo compensativo già assegnato.
Se, per esigenze di servizio, il riposo viene trasferito a un giorno non previsto dalla turnazione prestabilita almeno sei giorni prima, il lavoratore ha diritto a un’indennità aggiuntiva pari al 7% della retribuzione base giornaliera.
La previsione opera a condizione che lo spostamento non comporti più di sei giornate consecutive di lavoro, ferma restando l’applicazione del trattamento previsto dal comma 6 dell’articolo 15.
Non si tratta, quindi, di una maggiorazione generalizzata per il lavoro domenicale o per qualsiasi variazione di turno, ma di un compenso collegato alla specifica modifica del riposo compensativo già programmato.
- CCNL Pulizie e Servizi artigianato: revisione economica e normativa
È più esteso l’intervento relativo al CCNL Aziende artigiane settore Pulizie e Servizi – CNEL K55A.
L’accordo sottoscritto il 25 settembre 2026 da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal contiene 57 interventi modificativi, riguardanti istituti economici, orari, assenze, rapporti a termine, part-time, apprendistato e fondi contrattuali.
Indennità speciale e nuovi scatti di anzianità
L’articolo 25-ter disciplina un’indennità speciale mensile differenziata per livello. L’articolo 31 stabilisce invece nuovi importi per gli scatti di anzianità, maturati ogni due anni, fino a un massimo di cinque.
| Livello | Indennità speciale mensile | Importo di ciascuno scatto biennale |
| 1° | € 131,60 | € 31,00 |
| 2° | € 113,60 | € 27,00 |
| 3° | € 109,90 | € 24,00 |
| 4° | € 101,90 | € 21,50 |
| 5° | € 93,80 | € 19,00 |
| 6° | € 88,20 | € 17,50 |
| 7° | € 82,00 | € 16,00 |
| Apprendisti | Secondo la disciplina applicabile | € 6,00 |
L’indennità speciale deve essere corrisposta anche durante le ferie ed entra nella base di calcolo dei trattamenti di malattia e infortunio. È invece esclusa dal calcolo della tredicesima mensilità.
Per gli apprendisti, gli scatti già maturati vengono rivalutati, dal periodo di paga successivo alla conclusione della formazione, secondo gli importi del livello finale di inquadramento.
Le parti si sono inoltre impegnate a riaprire il confronto sugli scatti entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.
Reperibilità e altre indennità
L’articolo 7-ter stabilisce un’indennità di reperibilità pari a € 7,75 per ogni giornata nella quale il lavoratore rimane a disposizione per eventuali chiamate.
L’importo è riconosciuto per la disponibilità, indipendentemente dall’effettivo intervento. L’attività svolta a seguito di chiamata viene invece trattata come lavoro straordinario oppure compensata mediante recupero, secondo le condizioni contrattuali.
La programmazione della reperibilità richiede normalmente almeno sette giorni di preavviso; sono inoltre previsti limiti alla continuità dei turni.
L’accordo aggiorna anche ulteriori indennità:
| Istituto | Nuovo trattamento |
| Reperibilità | € 7,75 per giornata |
| Cassa e maneggio di denaro | Dal 5% al 6% |
| Pulizia scorie e polverino di altiforni | € 0,06 per ora |
| Pulizia reparti industriali di lavorazione | € 0,05 per ora |
| Lavoro in specifiche zone esposte a radiazioni | € 0,16 per ora |
| Lavori sotterranei non ventilati | € 0,04 per ora |
| Lavori in locali sotterranei delle metropolitane | € 0,03 per ora |
Le indennità orarie sono subordinate alle specifiche condizioni di lavoro individuate dal contratto e, nei casi espressamente previsti, non sono cumulabili tra loro.
Malattia: integrazione al 100% dal primo giorno
Una modifica particolarmente rilevante riguarda il trattamento economico della malattia.
L’articolo 37 prevede, per il lavoratore non in prova, un’integrazione del trattamento erogato dagli istituti assicurativi fino al 100% della retribuzione globale netta, comprensiva dell’indennità speciale.
La copertura decorre dal primo giorno di malattia e viene riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il periodo di conservazione del posto è disciplinato separatamente dall’articolo 36:
| Istituto | Nuova disciplina |
| Integrazione economica | Fino al 100% della retribuzione globale netta |
| Decorrenza | Dal 1° giorno |
| Durata massima dell’integrazione | 180 giorni per anno solare |
| Comporto ordinario | 9 mesi |
| Comporto in caso di più malattie | 10 mesi nell’arco di 24 mesi |
Sono previste specifiche tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie e per le assenze collegate a terapie salvavita.
È essenziale non confondere i due limiti: i 180 giorni riguardano il trattamento economico integrativo; i 9 o 10 mesi attengono alla conservazione del posto di lavoro.
Per gli eventi di malattia già in corso alla data dell’accordo, e per le prosecuzioni di precedenti malattie, continua ad applicarsi la disciplina economica previgente. Le nuove disposizioni vengono estese anche agli apprendisti per i nuovi eventi, secondo l’articolo 68.
Orario di lavoro, flessibilità e part-time
L’articolo 7 conferma l’orario normale di 40 ore settimanali, generalmente distribuite su cinque o sei giornate, prevedendo una maggiorazione del 20% per le ore prestate il sabato nel caso di distribuzione su sei giornate.
La disciplina del lavoro discontinuo viene soppressa e l’articolo 7-bis viene dedicato al lavoro a turni.
L’articolo 9 consente inoltre, mediante intese volontarie e scritte, regimi di flessibilità con prestazioni fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore aggiuntive nell’anno. Le ore oltre l’orario contrattuale danno diritto alla maggiorazione del 10%, con riposi compensativi equivalenti entro sei mesi.
Per i nuovi rapporti a tempo parziale, l’articolo 77 stabilisce una durata minima di 15 ore settimanali; per il part-time verticale o misto sono indicati i parametri di 65 ore mensili e 640 ore annuali, con una prestazione giornaliera non inferiore a due ore.
Le clausole elastiche richiedono forma scritta e, secondo l’articolo 80, comportano una maggiorazione del 10% con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso. In presenza di emergenze tecniche o produttive sono previsti due giorni di preavviso e una maggiorazione del 15%.
Il lavoro supplementare, regolato dall’articolo 81, è ammesso entro il limite del 50% dell’orario part-time individuale e, nei limiti dell’orario normale, viene compensato con una maggiorazione del 25%.
Contratti a termine e periodo di prova
L’accordo aggiorna anche la disciplina delle tipologie contrattuali.
L’articolo 94 individua specifiche causali per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, entro il limite di 24 mesi: tra queste, particolari professionalità, progetti temporanei, esigenze legate alla continuità degli appalti e utilizzo di nuove tecniche o macchinari. Resta comunque necessario il rispetto della normativa legale sui contratti a termine.
Sono inoltre riviste le disposizioni sul periodo di prova, anche per i rapporti a termine, mentre vengono soppressi il precedente istituto del contratto di reinserimento e l’appendice contrattuale autonoma sul tempo determinato.
Minimi retributivi: gli incrementi sono previsti nel 2027
Sebbene l’accordo modificativo sia efficace dal 1° ottobre 2026, la nuova tabella dei minimi retributivi prevede le successive decorrenze economiche del 1° febbraio 2027 e del 1° luglio 2027.
| Livello | Minimo in vigore a ottobre 2026 | Dal 1° febbraio 2027 | Dal 1° luglio 2027 |
| 1°* | € 1.769,80 | € 1.770,00 | € 1.797,00 |
| 2° | € 1.591,50 | € 1.592,50 | € 1.623,00 |
| 3° | € 1.542,50 | € 1.543,00 | € 1.573,50 |
| 4° | € 1.485,50 | € 1.486,00 | € 1.519,50 |
| 5° | € 1.402,00 | € 1.403,00 | € 1.436,50 |
| 6° | € 1.354,50 | € 1.355,50 | € 1.390,50 |
| 7° | € 1.302,00 | € 1.306,00 | € 1.339,50 |
Il minimo del 1° livello comprende l’indennità di funzione di € 26 mensili.
Occorre quindi distinguere la decorrenza generale dell’accordo dagli aumenti dei minimi tabellari: non è previsto un incremento generalizzato dei minimi dal 1° ottobre 2026, mentre da tale data devono essere considerate le altre disposizioni economiche modificate, ove applicabili.
Bilateralità e assistenza sanitaria integrativa
L’articolo 129 disciplina anche i finanziamenti degli organismi contrattuali.
Per l’ente bilaterale EBIASP è previsto un contributo mensile di € 7,50, di cui € 6,50 a carico dell’azienda ed € 1 a carico del lavoratore.
Per il fondo sanitario Fondosani il contributo mensile è pari a € 14,50, di cui € 13,50 a carico dell’azienda ed € 1 a carico del lavoratore, per 12 mensilità.
In caso di omesso versamento, il testo contrattuale prevede, per ciascuno dei due istituti, un elemento distinto della retribuzione di € 25 lordi mensili, con le incidenze retributive indicate nell’accordo.
- Cosa devono fare le aziende da ottobre 2026
L’applicazione degli accordi richiede un aggiornamento delle procedure di amministrazione del personale e dei parametri utilizzati nei cedolini.
Per le imprese che applicano il CCNL Multiservizi K574, l’attenzione deve concentrarsi sul calcolo dell’anzianità, sul riconoscimento degli importi forfettari agli operai e sulla gestione dei riposi compensativi modificati rispetto ai turni programmati.
Per le imprese che applicano il CCNL Pulizie e Servizi K55A, è invece necessario intervenire su un numero maggiore di istituti: indennità speciali, scatti biennali, reperibilità, integrazioni di malattia, maggiorazioni orarie, nuove assunzioni part-time e disciplina dei contratti a termine.
Particolare attenzione va riservata al corretto trattamento delle assenze per malattia iniziate prima del 1° ottobre 2026, per le quali l’accordo prevede espressamente la conservazione delle precedenti regole economiche.
Inoltre, sarà opportuno programmare fin d’ora l’aggiornamento dei minimi tabellari previsti per febbraio e luglio 2027.
In conclusione, i due accordi determinano effetti immediati sulla gestione del rapporto di lavoro, ma con contenuti molto diversi. Per evitare errori retributivi o interpretativi, è indispensabile applicare le modifiche facendo riferimento al codice CNEL del CCNL effettivamente adottato dall’azienda, senza sovrapporre le disposizioni dei due contratti.
Fonti contrattuali ufficiali
- Accordo modificativo CCNL Multiservizi – CNEL K574, 2 ottobre 2026.
- Accordo modificativo CCNL Pulizie e Servizi artigianato – CNEL K55A, 25 settembre 2026.
- Scheda contrattuale ufficiale Conflavoro PMI – Pulizie e Servizi.