Lo scorso  6 ottobre 2021  è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro  per i servizi ausiliari siglato da Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, e dall’organizzazione sindacale  Cisal Terziario

La precedente stesura del novembre 2017 era scaduta  il 31 dicembre 2020. Il  nuovo contratto  avrà efficacia temporale dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024. (Qui il testo)

Si ricorda che il contratto  nazionale  riguarda i servizi  alle imprese di  Commercio artigianato Comunicazione Turismo  e altri settori. In particolare  sono compresi:

  1. Servizi Ausiliari alle Collettività (Corrieri; Piccole consegne e Consegne a domicilio, pony express; Corrispondenza e accessori; Copisterie; Sosta e parcheggi; Autorimesse e noleggi mezzi; Ambiente: recupero e risanamento, raccolta, smaltimento e lavorazione rifiuti, giardinaggio, manutenzione e conduzione piscine e campi sportivi; Cura animali)
  2.  Servizi Ausiliari alle Aziende (Telemarketing, televendite, promozione vendite; Traduzioni e Interpretariato; Trasporto, montaggio e smontaggio mobili; Piccole manutenzioni, minuto mantenimento, montaggi, cernite e confezionamento; Pulizie civili e industriali; Piattaforme logistica, multivendita e magazzini integrati)
  3. Servizi Ausiliari alle Persone (Lavanderie, lavasecco e stirerie; Centri benessere; Acconciatura ed Estetica; Assistenza, piccoli servizi e tutele: Pratiche auto e autoscuole; Servizi matrimoniali, immobiliari, Religiosi, Pompe funebri; Sindacati; Associazioni; CAF; Patronati; Partiti Politici)

CISAL terziario  è un sindacato presente in tutti i settori professionali, grazie anche all’affiliazione di numerosi sindacati autonomi e  conta circa 1.700.000 iscritti  al 2018, riferibili in particolare alle categorie del Pubblico Impiego, dell’Agricoltura, dell’Industria, del terziario privato e pubblico e dei pensionati, e sottoscrittore di numerosi ccnl sia nei settori citati sia in quelli della mobilità e trasporti, telecomunicazioni, gas ed elettrico, metalmeccanico. La federazione è è stata individuata dal Ministero del lavoro tra le sei organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore privato, come si evince dal decreto della Presidenza del consiglio dell’8 agosto 2013.

ANPIT invece è una associazione datoriale sviluppata su tutto il territorio nazionale con oltre 50 sedi provinciali, circa 30 mila imprenditori affi iati al 2018.

Tra le novità del rinnovo si segnala la nuova classificazione del personale che comprende le categorie dei Dirigenti, Quadri, Impiegati e operai. Vengono inoltre aggiornati i profili degli operatori di vendita, con le seguenti definizioni:

 – operatore di vendita gestionale: impiegato commerciale B1;

 – operatore di vendita di 1° categoria: impiegato commerciale B2;

 – operatore di vendita di 2° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C1; 

– operatore di vendita di 3° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C2.

CCNL servizi ausiliari ANPIT: novità retributive e welfare

Per quanto riguarda il trattamento economico, l’accordo prevede  un aumento della paga base conglobata  pari a 120 euro complessivi per il livello D2 (da riparametrare per gli altri livelli) con le seguenti decorrenze:

  • € 30 dal 1° novembre 2021
  • € 30 dal 1° novembre 2022
  • € 30 dal 1° novembre 2023
  • € 30 dal 1° novembre 2024

L’Accordo prevede che nel testo definitivo del contratto vengano dettagliate  le tabelle retributive per ciascun livello di inquadramento, comprensive della nuova categoria dei dirigenti.

In materia di welfare contrattuale, le parti hanno concordato i nuovi importi, come di seguito specificato:

  • Dirigenti: 700,00 euro nel 2022; 850,00 euro nel 2023; 1.000,00 euro nel 2024
  • Quadro, Ai e A2: 400,00 euro nel 2022; 500,00 euro nel 2023; 500,00 euro nel 2024 –
  • categorie B1, B2, C1, C2, D1, D2: 250,00 euro nel 2022; 250,00 euro nel 2023; 250,00 euro nel 2024

In materia di previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a richiesta dell’interessato, il datore verserà al Fondo scelto dal lavoratore:

  1. il trattamento di fine rapporto maturato alle scadenze previste, e
  2. una quota aggiuntiva pari all’1% della paga base conglobata.