Assotelecomunicazioni Asstel con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILFPC-UIL hanno sottoscritto in data 28 ottobre 2026 l’accordo che fornisce interpretazione autentica in materia di previdenza integrativa.

Le Parti hanno sottoscritto in data 11 novembre 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, integrato dal verbale di incontro 10 giugno 2026 per quanto riguarda il percorso di aggiornamento dei profili professionali.

L’accordo del 28 ottobre 2026, sottoscritto da Asstel, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILFPC-UIL, chiarisce il collegamento tra contributo aziendale e iscrizione a Telemaco, richiamando l’art. 52 del CCNL TLC e l’accordo istitutivo del 30 aprile 2003.

Situazione del dipendente Regola contrattuale
Iscritto a Telemaco con contribuzione personale attiva Spetta il contributo aziendale, alle condizioni previste dal Fondo.
Adesione volontaria con il solo TFR Il solo conferimento del TFR non attiva ordinariamente il contributo aziendale.
Sospensione della contribuzione personale Si interrompe anche quella aziendale; il TFR continua ad affluire al Fondo.
Mancata adesione a Telemaco L’accordo esclude il contributo aziendale e qualsiasi equivalente economico in busta paga.
Trasferimento a fondo aperto o PIP Secondo le parti firmatarie, il contributo contrattuale non segue il lavoratore, salvo espressa previsione del CCNL. Il punto richiede il coordinamento con la nuova legge sulla portabilità.

Le condizioni di contribuzione sono illustrate dal Fondo; le esclusioni per mancata adesione e trasferimento derivano dall’accordo interpretativo.

Quanto si versa nel 2026

Voce Misura ordinaria
Contributo minimo del lavoratore 1%
Contributo del datore di lavoro 1,6% dal 1° gennaio 2026
Base di calcolo Retribuzione utile al TFR
Versamento al Fondo Trimestrale

L’aumento dall’1,4% all’1,6% deriva dal rinnovo dell’11 novembre 2025: l’accordo di ottobre chiarisce i presupposti del diritto, senza introdurre un ulteriore aumento.

Il punto giuridico da evidenziare

Gli artt. 8 e 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 disciplinano finanziamento e trasferimento della posizione. L’art. 1, commi 201, lettera c), e 202, della legge 199/2025, nel testo modificato nel 2026, dispone dal 31 ottobre 2026 l’eliminazione del rinvio ai limiti della contrattazione collettiva per la portabilità del contributo datoriale.

La nostra indicazione operativa: verificare iscrizione, contribuzione personale e aliquota aziendale nei cedolini. In presenza di una richiesta di trasferimento, occorre esaminare anche la decorrenza e il coordinamento con la nuova disciplina: l’accordo esprime l’interpretazione delle parti sul CCNL, ma non può modificare una disposizione inderogabile di legge.