La cessazione del rapporto di lavoro non è un evento unico, ma può realizzarsi attraverso strumenti molto diversi tra loro: dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, licenziamento disciplinare, licenziamento per ragioni oggettive, scadenza del termine, licenziamento collettivo o fattispecie particolari legate alla maternità, alla paternità, all’apprendistato, al periodo di prova o all’assenza ingiustificata.

Ogni causale produce effetti differenti sul piano procedurale ed economico. Cambiano, infatti, il soggetto che attiva la cessazione, la forma richiesta, l’eventuale obbligo di preavviso, il diritto alla NASpI e la necessità di utilizzare strumenti specifici, come la procedura telematica, la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o la procedura preventiva nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Per questo motivo è utile distinguere con precisione le singole ipotesi, evitando sovrapposizioni frequenti nella pratica. Si pensi, ad esempio, alla differenza tra dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa, oppure alla nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, che non coincide con il licenziamento disciplinare e non può essere gestita come una semplice assenza ingiustificata priva di conseguenze formali.

La tabella che segue offre una mappa operativa delle principali modalità di cessazione del rapporto di lavoro, con indicazione della procedura da seguire, del diritto al preavviso, dell’eventuale accesso alla NASpI e dei principali riferimenti normativi e di prassi

Tipo di cessazione

La distinzione madre/padre va scritta così nella tabella definitiva: fino a 1 anno rileva il periodo protetto con diritto alle indennità previste per il licenziamento, assenza di preavviso e accesso NASpI; fino a 3 anni resta l’obbligo di convalida ITL, ma non si estende automaticamente il diritto alla NASpI dopo il primo anno. (urponline.lavoro.gov.it)