Con l’arrivo dell’estate e l’intensificarsi delle ondate di calore, aumenta l’interesse verso gli strumenti di integrazione salariale messi a disposizione dall’ordinamento per tutelare lavoratori e aziende nei casi in cui le alte temperature rendano impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo articolo approfondiamo le condizioni per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per cause climatiche, in particolare per le temperature elevate.
- CIGO per alte temperature: cos’è e a chi spetta
La CIGO è un ammortizzatore sociale previsto per le imprese industriali e dell’edilizia, finalizzato a sostenere i lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi transitori non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, tra cui rientrano le cause climatiche.
Quando si può chiedere la CIGO per temperature elevate?
L’INPS ha chiarito, anche con riferimento alla Circolare n. 139 del 1° agosto 2016, che si può ricorrere alla CIGO per temperature elevate oltre i 35°C, tenendo conto anche della temperatura percepita (effetto combinato di temperatura, umidità e altri fattori).
Circolare INPS n. 139/2016
Sono ammesse anche temperature inferiori ai 35°C, purché in presenza di attività particolarmente gravose o svolte all’aperto, come:
- Lavori edili su ponteggi;
- Attività stradali, ferroviarie o in galleria;
- Lavori su tetti o in copertura;
- Mansioni che implichino esposizione diretta al sole.
Come presentare la domanda
La domanda va trasmessa telematicamente all’INPS, allegando la relazione tecnica in cui si descrive:
- La natura dell’attività svolta;
- Le condizioni climatiche rilevate;
- Le motivazioni della sospensione/riduzione.
Le temperature possono essere documentate attraverso i bollettini ufficiali (es. MeteoAM dell’Aeronautica Militare).
- Il FIS per alte temperature: chi può accedervi
Per le aziende non coperte dalla CIGO, il ricorso può avvenire attraverso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o altri fondi bilaterali alternativi previsti per settori specifici.
Possono accedere al FIS:
- Imprese con più di 5 dipendenti del settore terziario e servizi (escluse da CIGO);
- Cooperative sociali e imprese artigiane non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale;
- Aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale ordinario.
Il FIS copre eventi di sospensione dell’attività analoghi a quelli previsti per la CIGO, compresi i casi di sospensione per temperature elevate, se sussistono le stesse condizioni oggettive.
INPS – Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
- Durata, importi e aspetti contributivi
- Durata massima: 13 settimane consecutive per evento, con possibilità di proroga nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.
- Importo: L’integrazione salariale copre l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, fino ai massimali aggiornati annualmente.
- Contribuzione addizionale: A carico del datore di lavoro solo in caso di FIS (non dovuta per eventi meteorologici nella CIGO).
Obblighi del datore di lavoro
Per evitare contestazioni e garantire l’accesso alle integrazioni:
- Documentare in modo puntuale le temperature effettive o percepite;
- Allegare report meteo ufficiali alla domanda;
- Dimostrare l’impossibilità oggettiva di svolgere l’attività;
- Garantire rotazione del personale nei limiti del possibile.
Conclusioni
Le alte temperature rappresentano una condizione tutelata dal nostro ordinamento, ma l’accesso alla CIGO o al FIS richiede precise condizioni tecniche e procedurali. È fondamentale per le imprese, soprattutto in ambito edile e nei settori scoperti dalla CIGO, pianificare con attenzione e monitorare le previsioni meteorologiche, per poter attivare tempestivamente gli strumenti a disposizione.
Per assistenza nella gestione delle domande o per una valutazione della situazione aziendale, è consigliabile rivolgersi a un Consulente del Lavoro o alla propria associazione datoriale di riferimento.