La circolare spiega le nuove regole del Ministero del Lavoro (circolare n. 5 del 31 marzo 2026) per aiutare i lavoratori delle aziende che chiudono, grazie a una proroga inserita nella Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 172).
L’idea di base è che lo Stato può concedere un ulteriore trattamento di CIGS ai dipendenti di un’azienda che chiude, ma solo se c’è un piano serio per il futuro. Il Ministero ha detto che ci sono due strade alternative per ottenere questa proroga, che durerebbe al massimo 6 mesi e sarebbe non prorogabile.
Le due strade per la CIGS
- Con cessione dell’azienda | Devono esserci prospettive concrete e attuali di una cessione (vendita) totale o parziale dell’azienda. | L’obiettivo è la continuità aziendale. Se c’è un compratore serio, si può ottenere la CIGS anche senza un piano di riassorbimento preciso, perché il legislatore non lo richiede espressamente in questo caso .
- Con significativo riassorbimento | Devono esserci prospettive concrete di un significativo riassorbimento dei lavoratori in esubero. | L’obiettivo è la salvaguardia occupazionale, anche se l’azienda chiude. Qui serve un piano che garantisca il recupero del 70% dei lavoratori dichiarati in esubero, come indicato dal D.M. n. 94033/2016 (art. 1, c. 1, lett. f) .
Cosa si intende per “riassorbimento”?
Per raggiungere quella famosa quota del 70% nella seconda ipotesi, l’azienda deve mettere in campo azioni concrete, come:
Formazione: organizzare corsi di riqualificazione professionale, magari finanziati dalla Regione .
Ricollocazione: aiutare i lavoratori a trovare un nuovo impiego, anche in altre aziende.
Incentivi all’esodo: offrire un buonuscita per chi accetta di andarsene.
Procedure di licenziamento collettivo: seguire le procedure della Legge n. 223/1991 (articoli 4, 5 e 24) per gestire gli esuberi .