Circolare numero 49 del 25-03-2024

Si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative dell’INPS con la circ. n. 49, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Le disposizioni del predetto decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea (UE) ossia:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 71 del 27 aprile 2021).

Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa dell’Unione europea.