La Circolare INAIL 40/2025 fornisce chiarimenti sui profili assicurativi Inail relativi all’attività di consegna di beni per conto altrui svolta dai ciclo‑fattorini attraverso piattaforme digitali, in seguito alla classificazione e tutele definite dal Ministero del Lavoro.
Tipologie contrattuali e adempimenti assicurativi
1. Lavoro autonomo
- Si applica l’art. 47‑septies del D.Lgs. 81/2015.
- Retribuzione imponibile: retribuzione convenzionale giornaliera minima, moltiplicata per i giorni in cui è avvenuta almeno una consegna (inail.it).
- L’impresa piattaforma è responsabile dei premi Inail, sulla base del tasso di rischio previsto per i rider (voce di tariffa 0721 o 9121) (inail.it).
2. Collaborazione etero‑organizzata (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015)
- Si applicano le regole del lavoro subordinato.
- Retribuzione imponibile: effettiva o come prevista dal CCNL.
- Premi Inail calcolati in forza del CCNL applicabile; oneri a carico dell’impresa piattaforma (informazionefiscale.it, inail.it, zhrexpert.it).
3. Lavoro subordinato
- Identico criterio della collaborazione etero‑organizzata.
- La retribuzione imponibile è la retribuzione effettiva (lordo dipendente, secondo Tuir e DPR 1124/1965) (inail.it, iqnotizie.it).
Profili comuni
- In tutti e tre i casi, la piattaforma ha l’obbligo di:
- Iscrivere i lavoratori,
- Denunciare retribuzioni,
- Versare i premi Inail e gestire denunce di infortuni/malattie professionali
- I premi sono determinati applicando ai diversi inquadramenti il tasso di rischio:
- 0721: consegne urbane con bici o veicoli leggeri.
- 9121: consegne con altri mezzi