La Circolare INAIL 40/2025 fornisce chiarimenti sui profili assicurativi Inail relativi all’attività di consegna di beni per conto altrui svolta dai ciclo‑fattorini attraverso piattaforme digitali, in seguito alla classificazione e tutele definite dal Ministero del Lavoro.

Tipologie contrattuali e adempimenti assicurativi

1. Lavoro autonomo

  • Si applica l’art. 47‑septies del D.Lgs. 81/2015.
  • Retribuzione imponibile: retribuzione convenzionale giornaliera minima, moltiplicata per i giorni in cui è avvenuta almeno una consegna (inail.it).
  • L’impresa piattaforma è responsabile dei premi Inail, sulla base del tasso di rischio previsto per i rider (voce di tariffa 0721 o 9121) (inail.it).

2. Collaborazione etero‑organizzata (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015)

  • Si applicano le regole del lavoro subordinato.
  • Retribuzione imponibile: effettiva o come prevista dal CCNL.
  • Premi Inail calcolati in forza del CCNL applicabile; oneri a carico dell’impresa piattaforma (informazionefiscale.itinail.itzhrexpert.it).

3. Lavoro subordinato

  • Identico criterio della collaborazione etero‑organizzata.
  • La retribuzione imponibile è la retribuzione effettiva (lordo dipendente, secondo Tuir e DPR 1124/1965) (inail.itiqnotizie.it).

Profili comuni

  • In tutti e tre i casi, la piattaforma ha l’obbligo di:
    • Iscrivere i lavoratori,
    • Denunciare retribuzioni,
    • Versare i premi Inail e gestire denunce di infortuni/malattie professionali
  • premi sono determinati applicando ai diversi inquadramenti il tasso di rischio:
    • 0721: consegne urbane con bici o veicoli leggeri.
    • 9121: consegne con altri mezzi