La Corte di Cassazione chiarisce un principio rilevante in materia di licenziamento nei rapporti di codatorialità. Con l’Ordinanza n. 336 del 07/01/2026, la Sezione Lavoro ha stabilito che, quando è accertata la presenza di più società codatrici, il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori deve essere calcolato considerando il numero complessivo dei dipendenti di tutte le società coinvolte e non quello delle singole aziende.
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria per licenziamento illegittimo, la dimensione dell’organizzazione va valutata unitariamente, evitando che la frammentazione societaria possa ridurre le tutele spettanti al lavoratore.