Con la sentenza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha precisato i presupposti per configurare una situazione di codatorialità. Secondo la Suprema Corte, essa può ritenersi sussistente solo quando ricorrono congiuntamente due condizioni: da un lato, l’esercizio simultaneo dei poteri tipici del datore di lavoro da parte di più soggetti; dall’altro, lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’interesse comune di soggetti formalmente distinti tra loro.
Questo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore nei confronti di tutti i soggetti che partecipano al rapporto in qualità di co-datori, comporta una responsabilità solidale in ambito retributivo. Tuttavia, tale responsabilità non altera la natura dell’obbligazione principale derivante dal rapporto di lavoro: il diritto del lavoratore resta quello a una sola retribuzione, determinata in base alla qualità e quantità della prestazione svolta, e non a più trattamenti retributivi in funzione del numero dei datori di lavoro formali.
Allo stesso modo, la tutela contro il licenziamento illegittimo richiede che l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i soggetti qualificabili come co-datori, e che venga accertata l’illegittimità del recesso, anche nel caso in cui esso sia stato intimato da un soggetto non legittimato. In mancanza delle due condizioni individuate dalla Cassazione, non è quindi possibile parlare di codatorialità, né si può estendere al lavoratore una tutela fondata su una mera sostituzione o cumulo soggettivo delle responsabilità datoriali.