La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro del 25 settembre 2025 n. 26170, ha ribadito un principio che incide profondamente sulle dinamiche dei gruppi societari. Quando più imprese operano in maniera talmente integrata da costituire, di fatto, un unico centro decisionale e organizzativo, e quando la forza lavoro viene utilizzata in modo promiscuo dalle varie società, il rapporto di lavoro non può essere confinato formalmente a una sola di esse. In questi casi si configura un vero e proprio rapporto di codatorialità.
Secondo la Corte, il criterio guida è il principio di effettività: ciò che conta non è chi risulti formalmente datore di lavoro, ma chi eserciti concretamente i poteri tipici del datore e tragga beneficio dalla prestazione. Da questa ricostruzione discende un effetto rilevante per i lavoratori: tutte le società del gruppo che partecipano a questa gestione unitaria rispondono in via solidale delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in applicazione dell’art. 1294 c.c. La responsabilità, dunque, non grava solo sulla società che ha firmato il contratto, ma su tutte quelle che, nei fatti, condividono l’impiego del lavoratore.