Dal 1° gennaio 2027 aumentano gli importi collegati agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità previsti dalla Legge n. 68/1999.
Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026 ha infatti rivalutato il contributo esonerativo previsto dall’art. 5, commi 3 e 3-bis, della Legge n. 68/1999, portandolo dagli attuali 39,21 euro a 44,32 euro per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il decreto è stato pubblicato dal Ministero il 12 agosto 2026.
Quando scatta l’obbligo
L’art. 3 della Legge n. 68/1999 stabilisce la quota di riserva in relazione alle dimensioni aziendali:
| Dipendenti computabili | Obbligo |
| da 15 a 35 | 1 lavoratore |
| da 36 a 50 | 2 lavoratori |
| oltre 50 | 7% dei lavoratori occupati |
Il calcolo dell’organico deve essere effettuato applicando i criteri dell’art. 4 della Legge n. 68/1999. Sono previste specifiche esclusioni dalla base di computo, tra cui i lavoratori già assunti ai sensi della stessa legge, i dirigenti e i lavoratori a termine con contratto di durata fino a sei mesi; per i rapporti part-time opera invece il criterio proporzionale.
Quanto aumenta il contributo esonerativo
Dal 2027 il contributo passa a 44,32 euro al giorno, con un aumento di 5,11 euro rispetto ai 39,21 euro attualmente dovuti.
Per l’esonero autocertificato relativo alle lavorazioni ad elevato rischio, il calcolo è convenzionalmente effettuato su 5 giorni alla settimana e 22 giorni lavorativi al mese, indipendentemente dal CCNL applicato. Applicando il nuovo importo, il costo trimestrale diventa quindi:
44,32 × 22 giorni × 3 mesi = 2.925,12 euro per ciascun lavoratore oggetto di esonero.
La disciplina riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con addetti impegnati in lavorazioni per le quali il tasso di premio INAIL è pari o superiore al 60 per mille. L’esonero è previsto dall’art. 5, comma 3-bis, della Legge n. 68/1999.
Aumentano anche le sanzioni
L’incremento del contributo produce automaticamente effetti sulla sanzione prevista dall’art. 15, comma 4, della Legge n. 68/1999.
La sanzione è infatti pari a cinque volte il contributo esonerativo per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. Dal 1° gennaio 2027 passa quindi:
da 196,05 euro a 221,60 euro al giorno per ogni posizione scoperta.
La sanzione trova applicazione trascorsi 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione, qualora la quota di riserva rimanga scoperta per causa imputabile al datore di lavoro.
Cosa devono fare le aziende
In vista del 2027 sarà opportuno verificare per tempo la base di computo aziendale, il numero delle posizioni appartenenti alla quota di riserva effettivamente coperte e l’eventuale utilizzo di esoneri.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aziende che utilizzano l’esonero autocertificato per lavorazioni a rischio elevato, anche perché la procedura telematica e i versamenti sono gestiti attraverso il sistema ministeriale con pagamento PagoPA, secondo le regole introdotte dal Decreto interministeriale 11 giugno 2024.
Fonti ufficiali
Legge 12 marzo 1999, n. 68 – artt. 3, 4, 5 e 15: Normattiva. Consulta la Legge n. 68/1999 su Normattiva
Decreto Ministeriale n. 100 del 3 agosto 2026: Ministero del Lavoro – Consulta la pubblicazione ufficiale del DM n. 100/2026
Esonero autocertificato per lavorazioni con tasso INAIL almeno pari al 60‰: Ministero del Lavoro – Autocertificazione Esonero 60X1000
Decreto interministeriale 11 giugno 2024 sulle modalità di versamento: Consulta il Decreto interministeriale 11 giugno 2024