Per erogare ai dipendenti somme a titolo di partecipazione agli utili nell’anno 2026 beneficiando della tassazione agevolata, è necessario fare riferimento al quadro normativo aggiornato dalla recente Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199], integrato con i chiarimenti procedurali e sostanziali forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS nelle circolari di riferimento [Circolare n. 28/E del 15/06/2016][Circolare numero 49 del 31-05-2023].
Di seguito vengono analizzate dettagliatamente le condizioni sostanziali, fiscali e procedurali da rispettare.
1.Il quadro fiscale e il limite di importo per il 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una misura di estremo favore per gli anni 2026 e 2027, elevando i limiti di importo e abbattendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199].
Il comma 9 stabilisce testualmente:
“Ai premi di produttivita’ e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’ articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista e’ applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1 per cento.” [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199]
Pertanto, per l’anno 2026:
- Limite massimo agevolabile: 5.000 euro lordi per ciascun dipendente [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199].
- Aliquota dell’imposta sostitutiva (flat tax): 1% (anziché il 5% o il 10% previsti per le annualità precedenti) [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199][Circolare numero 49 del 31-05-2023][LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199].
2.Requisito Sostanziale: Assenza di obiettivi incrementali
Una differenza fondamentale tra i “premi di risultato” e la “partecipazione agli utili” risiede nella necessità di dimostrare un incremento di produttività o redditività [Circolare numero 49 del 31-05-2023].
Mentre per i premi di risultato la detassazione è subordinata al raggiungimento di un obiettivo incrementale e misurabile rispetto a un periodo precedente [Risposta n. 59 del 5/03/2024][Risoluzione n. 78 del 19/10/2018], per la partecipazione agli utili non è richiesto alcun incremento [Circolare numero 49 del 31-05-2023].
La Circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023 (richiamando la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016) chiarisce espressamente che:
“[…] la “partecipazione agli utili” costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è, quindi, ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, e innovazione.” [Circolare numero 49 del 31-05-2023]
Di conseguenza, per applicare l’aliquota dell’1% non occorre strutturare un sistema di indicatori numerici di performance o di incrementalità [Circolare numero 49 del 31-05-2023].
3.Definizione civilistica e presupposto di bilancio (Art. 2102 C.C.)
Le somme erogate devono essere qualificabili come reale “partecipazione agli utili” ai sensi del codice civile [Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016]. Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 dispone all’articolo 3:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’ articolo 2102 del codice civile.” [Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016]
L’articolo 2102 del Codice Civile prevede che:
“Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e’ determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]
Condizione chiave: L’erogazione deve quindi basarsi su utili netti effettivamente conseguiti dall’impresa e risultanti da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
4.Condizioni e adempimenti procedurali
Per poter applicare l’imposta sostitutiva ridotta all’1%, il datore di lavoro deve adempiere ai seguenti obblighi formali e procedurali [Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016][Circolare n. 28/E del 15/06/2016]:
- a) Sottoscrizione di un accordo collettivo
Le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) [Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016]. Non è ammessa l’erogazione unilaterale da parte del datore di lavoro o tramite accordo individuale.
- b) Deposito telematico del contratto
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto 25 marzo 2016 e delle istruzioni fornite nella Circolare n. 28/E/2016, il datore di lavoro deve effettuare il deposito del contratto aziendale o territoriale [Circolare n. 28/E del 15/06/2016]:
- Termine: Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo [Circolare n. 28/E del 15/06/2016].
- Modalità: Esclusivamente in via telematica tramite la procedura messa a disposizione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [Circolare n. 28/E del 15/06/2016].
- Dichiarazione di conformità: Unitamente al contratto (o comunque prima dell’erogazione materiale delle somme), deve essere trasmessa la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge [Circolare n. 28/E del 15/06/2016].
- c) Requisiti soggettivi dei lavoratori
- Settore privato: L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato [Circolare numero 49 del 31-05-2023].
- Limite di reddito: Il lavoratore deve rispettare il limite di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (2025) previsto dalla normativa di riferimento (pari ad euro 80.000 annui) [Circolare n. 5 del 29/03/2018].
- d) Assenza di rinuncia scritta da parte del lavoratore
L’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’1% opera automaticamente, “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro” [LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208][LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199][Tribunale di Benevento – Sentenza 3 giugno 2025, n. 653]. Qualora il lavoratore ritenga più conveniente la tassazione ordinaria (ad esempio per far valere detrazioni personali capienti), può rinunciare per iscritto al regime agevolato [LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208][LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199][Tribunale di Benevento – Sentenza 3 giugno 2025, n. 653].
Schema di sintesi degli adempimenti per il 2026
- Verifica del bilancio: Accertamento della presenza di utili netti d’impresa nel bilancio approvato [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
- Accordo sindacale: Negoziazione e firma di un accordo collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale) che disciplini la distribuzione degli utili ai dipendenti [Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016].
- Deposito telematico: Invio del contratto e della dichiarazione di conformità al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma [Circolare n. 28/E del 15/06/2016].
- Verifica dei limiti individuali: Controllo che l’erogazione non superi i 5.000 euro lordi per dipendente nell’anno 2026 [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199] e che i beneficiari rientrino nei limiti di reddito previsti per l’anno precedente [Circolare n. 5 del 29/03/2018].
- Applicazione dell’aliquota: Applicazione in busta paga dell’imposta sostitutiva ridotta all’1% [LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199].