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La Medicina del Lavoro in Italia

E’ disciplinata dal Decreto Legislativo 81/08, chiamato anche “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”: ogni azienda di qualsiasi settore merceologico con almeno un lavoratore dipendente, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi (DVR), deve attivare la Sorveglianza Sanitaria a cura di un Medico Competente. La Sorveglianza Sanitaria è dunque obbligatoria per tutte le aziende.

In cosa consiste la Sorveglianza sanitaria?

E’ l’insieme degli atti medici, finalizzati a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Chi è il Medico competente?

E’ la figura professionale preposta ad attuare la Sorveglianza Sanitaria in azienda, la nomina del Medico Compente è effettuata dal datore di lavoro.

Questo professionista è un riferimento alle diverse figure in azienda: in primo luogo per i lavoratori dipendenti, per il datore di lavoro e per i ruoli aziendali con focus sulla prevenzione la sicurezza (RSPP, RLS, HSE Manager, ecc.).

È compito del Medico Competente attestare l’idoneità di un soggetto ad una specifica mansione, analizzando le situazioni di rischio, rapportate alla presenza di patologie professionali, all’abuso di alcol e stupefacenti, alla storia clinica e genetica dell’utente ma anche dei familiari. Il ruolo del Medico Competente si è evoluto nel tempo: se infatti una volta si limitava alla valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, ora è coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale a fianco del datore di lavoro e delle figure aziendali preposte.

Cosa ha introdotto la legge 215/21

A seguito dell’incremento delle così dette “morti bianche” il Legislatore ha deciso di inasprire la sanzioni contro il Datore di Lavoro inadempiente: la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20/12/2021 n. 301, che ha convertito in legge il Decreto-legge 146/2021, apporta delle modifiche alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) con un inasprimento alle sanzioni e un aggravio delle responsabilità in capo aidatori di lavoro e preposti.

Novità introdotte con le modifiche all’art. 13 e art. 14:

sono stati attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In sintesi è stata eliminata la necessità, per sospendere l’attività, di una violazione “reiterata” nel tempo: ora è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica una sola volta per sospendere immediatamente l’attività imprenditoriale.

Novità introdotte con le modifiche all’art. 18:

obbligo, penalmente sanzionato, del Datore di Lavoro di individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19.

L’incaricato Preposto dovrà essere formalizzatodal Datore di Lavoro attraverso un documento formale e controfirmato, non saranno accettate nomine non documentabili.

obbligo del Datore di Lavoro, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08, di individuare e indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il proprio personale che svolge il ruolo del Preposto e il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

vi ricordiamo che, successivamente alla nomina, il Preposto deve svolgere una formazione specifica di 8 ore. Per richiesta di informazioni su eventuali corsi vi invitiamo a inviare un’e-mail a medicinadellavoro@geps.it

Novità introdotte con le modifiche all’art. 19:

il Preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
il Preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni sulle norme di sicurezza dell’azienda, in caso di negligenza ha facoltà di interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori;
il Preposto deve segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Novità introdotte con le modifiche all’art. 37:

entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo StatoRegioni in materia di formazione, in cui verranno:
o individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
o individuate sia le modalità di verifica di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e degli aggiornamentiobbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che quelle relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative.
viene evidenziato il concetto di addestramento ai lavoratori inteso come lo svolgimento di una prova pratica separata e successiva alla formazione, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro.Dovrà essere creato un apposito registro relativo all’addestramento, anche digitale.
la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento, varia da quinquennale a cadenza biennale edovrà essere eseguito esclusivamente con modalità in presenza.

Avrete la possibilità di essere affiancati alla gestione della Sorveglianza Sanitaria, alla Sicurezza sul luogo di lavoro e alla Formazione dei lavoratori.

Siamo inoltre in prima linea nello sviluppo di nuovi processi informatici in grado di semplificare l’attività delle figure preposte (RSPP e Medico Competente) mediante un progetto di digitalizzazione che consente un accesso rapido, facile e sicuro alle informazioni aziendali eliminando così la produzione di carta e cartelle sanitarie fisiche.

 

Team di GEPS

Divisione Medicina del Lavoro

medicinalavoro@geps.it

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