È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 la Legge 1° agosto 2025, n. 113, che converte con modifiche il Decreto‑Legge 26 giugno 2025, n. 92, contenente misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi.

Durante il processo di conversione, sono state accolte nuove disposizioni riguardanti il lavoro e le politiche sociali, raggruppate nel secondo capitolo: “Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”. In particolare:

  • l’aggiunta dell’art. 10‑bis, che tutela imprese e lavoratori in caso di emergenze climatiche (estendendo anche agli operai agricoli a tempo determinato);
  • l’introduzione dell’art. 10‑ter, che prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari che nel 2025 termineranno le prime 18 mensilità dell’Assegno di inclusione (ADI).

Inoltre, la norma prevede i seguenti interventi:

  1. L’esonero del contributo addizionale CIGS per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
  2. Misure urgenti a favore dei lavoratori in gruppi di imprese.
  3. All’interno dell’art. 14 è stato inserito il comma 6-bis, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.
  4. Sostegno per i casi di cessione d’azienda e cessazione dell’attività produttivo.
  5. Supporto specifico alla filiera della moda — con proroga della CIG in deroga fino a 12 settimane (tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2025), esente da contributo addizionale.
  6. Art. 10‑bis: tutele ad hoc per le emergenze climatiche – ad esempio, sospensione o riduzione dell’attività per ondate di calore, con CIGO a ore esclusa dal limite massimo di 52 settimane, e trattamenti specifici per il settore agricolo.
  7. Art. 10‑ter: contributo straordinario fino a 500 €, destinato ai nuclei familiari beneficiari dell’ADI che terminano il primo ciclo di 18 mesi, a copertura del mese di sospensione, da erogare insieme alla prima mensilità utile entro dicembre 2025.
  8. Slittamento del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici l’agevolazione va fino al 2026

 

Nello specifico le misure del Lavoro:

L’art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall’art. 1, comma 219, L. n. 207/2024. Per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

All’art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l’anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

All’interno dell’art. 14 è stato inserito il comma 6-bis, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.