La temuta abolizione della compensazione tra crediti d’imposta e debiti contributivi e assicurativi non è entrata in vigore. Con la Legge di bilancio 2026, il Governo ha fatto marcia indietro rispetto all’ipotesi iniziale di blocco totale: le imprese possono quindi continuare a usare i crediti fiscali per pagare contributi INPS e premi INAIL tramite F24.
In sostanza, il sistema della compensazione orizzontale resta operativo, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ritenuto uno strumento fondamentale di gestione della liquidità aziendale.
Perché non è scattato lo stop
L’idea iniziale era separare nettamente i flussi fiscali da quelli contributivi, vietando l’uso dei crediti d’imposta (anche agevolativi) per il pagamento di INPS e INAIL. Questa previsione, contenuta nella bozza della Manovra 2026, è stata però stralciata dal testo finale.
La scelta è stata motivata dall’esigenza di non penalizzare le imprese, che si sarebbero trovate a versare contributi “per cassa” pur avendo crediti disponibili nel cassetto fiscale. Restano invece escluse banche e compagnie di assicurazione, per le quali il divieto è confermato.
Quali compensazioni sono ancora ammesse
È possibile compensare:
- contributi INPS (dipendenti, artigiani, commercianti);
- premi INAIL;
- utilizzando crediti IVA, IRPEF, IRES e altri crediti d’imposta legittimamente maturati.
Resta ammesso anche il recupero, tramite compensazione, dei rimborsi da modello 730 anticipati ai dipendenti, anche in presenza di debiti iscritti a ruolo, limitatamente a tale finalità.
Le regole da rispettare per non rischiare sanzioni
La compensazione è consentita, ma non è libera. Occorre rispettare precise condizioni previste dalla normativa vigente:
- l’F24 con compensazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica tramite Entratel o Fisconline, come previsto dall’art. 37 del D.L. 223/2006;
- per crediti sopra le soglie previste, è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997;
- è vietata la compensazione in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro o di debiti complessivi oltre 50.000 euro, secondo quanto stabilito dall’art. 31 del D.L. 78/2010 (Decreto), salvo le eccezioni previste per i rimborsi 730.
Inoltre, restano attivi i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate per contrastare l’uso di crediti inesistenti o non spettanti.
Il punto fermo
Per le PMI e per la generalità delle imprese, il modello F24 resta unitario: non è necessario pagare prima i contributi e attendere poi il rimborso dei crediti. La compensazione continua a essere un pilastro della gestione fiscale ordinaria, purché utilizzata con rigore e nel rispetto delle regole.
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