Il diritto del lavoro riconosce diverse forme di assenza dal lavoro, retribuite o meno, che si affiancano alle ferie annuali e rispondono a esigenze personali, familiari, sindacali o istituzionali del lavoratore.
Accanto agli istituti tradizionali – come congedo matrimoniale, permessi per lutto, studio o attività sindacale – si inseriscono le novità introdotte dal 2026 in materia di patologie gravi e invalidanti, che rafforzano le tutele sul piano della conservazione del posto di lavoro.

Congedo matrimonialeIl congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti in occasione del matrimonio o dell’unione civile, con una durata pari a 15 giorni consecutivi di calendario, comprensivi di festività e non frazionabili.
Il periodo è interamente retribuito, non incide su ferie e preavviso e deve essere fruito normalmente entro 30 giorni dalla celebrazione, salvo impossibilità oggettiva.
La retribuzione è a carico:

  • del datore di lavoro per impiegati, quadri e dirigenti;
  • dell’INPS (7 giorni) con integrazione aziendale per operai e apprendisti.

Permessi per lutto e gravi motivi familiariIn caso di decesso o grave infermità di familiari entro il secondo grado, spettano 3 giorni di permesso retribuito per evento.
Per situazioni particolarmente gravi è possibile richiedere un congedo straordinario non retribuito fino a 2 anni, con conservazione del posto.

Permessi sindacali
I lavoratori hanno diritto a 10 ore annue retribuite per assemblee sindacali.
I rappresentanti sindacali (RSU) dispongono di ulteriori permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, secondo quanto previsto da legge e contrattazione collettiva.

Permessi elettorali
I lavoratori impegnati in funzioni elettorali (scrutatori, presidenti di seggio, rappresentanti di lista) hanno diritto all’assenza per tutta la durata delle operazioni, con retribuzione piena.
Le giornate festive danno diritto a riposo compensativo o compenso aggiuntivo.

Permessi per cariche pubbliche
Chi ricopre cariche pubbliche elettive ha diritto a:

  • aspettativa non retribuita (per incarichi maggiori);
  • permessi retribuiti per partecipazione alle sedute;
  • fino a 24 ore mensili per l’esercizio del mandato (consiglieri locali).

Permessi per studio ed esami
Gli studenti lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere esami, per l’intera giornata lavorativa, previa documentazione.
I CCNL possono estendere il diritto anche ad altri percorsi formativi.

Congedo per formazione
I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere un congedo non retribuito fino a 11 mesi, una sola volta nella vita lavorativa, con conservazione del posto ma senza maturazione di ferie e mensilità aggiuntive.

Permessi Legge 104
I lavoratori disabili gravi o caregiver hanno diritto a:

  • 3 giorni mensili retribuiti, oppure
  • 2 ore giornaliere

con copertura contributiva figurativa INPS.
I permessi sono frazionabili a ore.

Congedo per malattie oncologiche e invalidanti (novità 2026)
Dal 1° gennaio 2026 è previsto un congedo non retribuito fino a 24 mesi per lavoratori affetti da:

  • patologie oncologiche
  • malattie croniche o invalidanti con invalidità ≥ 74%

con conservazione del posto di lavoro.

Tabella riassuntiva operativa

Istituto Durata Retribuzione Chi paga Note operative
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi 100% Datore / INPS + integrazione Entro 30 giorni
Permessi lutto 3 giorni per evento 100% Datore Parentela fino 2° grado
Congedo gravi motivi Fino a 2 anni No Conservazione posto
Permessi sindacali 10 ore annue (minimo) 100% Datore + RSU secondo CCNL
Permessi elettorali Durata operazioni 100% Datore Riposo compensativo per festivi
Cariche pubbliche Variabile Parziale / No 24 ore/mese per consiglieri
Permessi studio Giorno esame 100% Datore Con documentazione
Congedo formazione Fino a 11 mesi No Una sola volta
Permessi Legge 104 3 giorni/mese o 2 ore/giorno 100% INPS (figurativa) Frazionabili
Congedo malattie gravi (2026) Fino a 24 mesi No Invalidità ≥ 74%