Il diritto del lavoro riconosce diverse forme di assenza dal lavoro, retribuite o meno, che si affiancano alle ferie annuali e rispondono a esigenze personali, familiari, sindacali o istituzionali del lavoratore.
Accanto agli istituti tradizionali – come congedo matrimoniale, permessi per lutto, studio o attività sindacale – si inseriscono le novità introdotte dal 2026 in materia di patologie gravi e invalidanti, che rafforzano le tutele sul piano della conservazione del posto di lavoro.
Congedo matrimonialeIl congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti in occasione del matrimonio o dell’unione civile, con una durata pari a 15 giorni consecutivi di calendario, comprensivi di festività e non frazionabili.
Il periodo è interamente retribuito, non incide su ferie e preavviso e deve essere fruito normalmente entro 30 giorni dalla celebrazione, salvo impossibilità oggettiva.
La retribuzione è a carico:
- del datore di lavoro per impiegati, quadri e dirigenti;
- dell’INPS (7 giorni) con integrazione aziendale per operai e apprendisti.
Permessi per lutto e gravi motivi familiariIn caso di decesso o grave infermità di familiari entro il secondo grado, spettano 3 giorni di permesso retribuito per evento.
Per situazioni particolarmente gravi è possibile richiedere un congedo straordinario non retribuito fino a 2 anni, con conservazione del posto.
Permessi sindacali
I lavoratori hanno diritto a 10 ore annue retribuite per assemblee sindacali.
I rappresentanti sindacali (RSU) dispongono di ulteriori permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, secondo quanto previsto da legge e contrattazione collettiva.
Permessi elettorali
I lavoratori impegnati in funzioni elettorali (scrutatori, presidenti di seggio, rappresentanti di lista) hanno diritto all’assenza per tutta la durata delle operazioni, con retribuzione piena.
Le giornate festive danno diritto a riposo compensativo o compenso aggiuntivo.
Permessi per cariche pubbliche
Chi ricopre cariche pubbliche elettive ha diritto a:
- aspettativa non retribuita (per incarichi maggiori);
- permessi retribuiti per partecipazione alle sedute;
- fino a 24 ore mensili per l’esercizio del mandato (consiglieri locali).
Permessi per studio ed esami
Gli studenti lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere esami, per l’intera giornata lavorativa, previa documentazione.
I CCNL possono estendere il diritto anche ad altri percorsi formativi.
Congedo per formazione
I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere un congedo non retribuito fino a 11 mesi, una sola volta nella vita lavorativa, con conservazione del posto ma senza maturazione di ferie e mensilità aggiuntive.
Permessi Legge 104
I lavoratori disabili gravi o caregiver hanno diritto a:
- 3 giorni mensili retribuiti, oppure
- 2 ore giornaliere
con copertura contributiva figurativa INPS.
I permessi sono frazionabili a ore.
Congedo per malattie oncologiche e invalidanti (novità 2026)
Dal 1° gennaio 2026 è previsto un congedo non retribuito fino a 24 mesi per lavoratori affetti da:
- patologie oncologiche
- malattie croniche o invalidanti con invalidità ≥ 74%
con conservazione del posto di lavoro.
Tabella riassuntiva operativa
| Istituto | Durata | Retribuzione | Chi paga | Note operative |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi | 100% | Datore / INPS + integrazione | Entro 30 giorni |
| Permessi lutto | 3 giorni per evento | 100% | Datore | Parentela fino 2° grado |
| Congedo gravi motivi | Fino a 2 anni | No | — | Conservazione posto |
| Permessi sindacali | 10 ore annue (minimo) | 100% | Datore | + RSU secondo CCNL |
| Permessi elettorali | Durata operazioni | 100% | Datore | Riposo compensativo per festivi |
| Cariche pubbliche | Variabile | Parziale / No | — | 24 ore/mese per consiglieri |
| Permessi studio | Giorno esame | 100% | Datore | Con documentazione |
| Congedo formazione | Fino a 11 mesi | No | — | Una sola volta |
| Permessi Legge 104 | 3 giorni/mese o 2 ore/giorno | 100% | INPS (figurativa) | Frazionabili |
| Congedo malattie gravi (2026) | Fino a 24 mesi | No | — | Invalidità ≥ 74% |