I congedi familiari sono assenze giustificate dal lavoro, spesso indennizzate dall’INPS o dal datore di lavoro, pensate per conciliare vita privata e attività lavorativa.
Tipologie principali
- Congedo per lutto o grave infermità: 3 giorni retribuiti all’anno per la perdita o grave malattia di coniuge, convivente o parenti entro il 2° grado. (D.Lgs. n. 151/2001, art. 4
- Congedo per gravi motivi familiari: fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, ma non retribuito. (D.M. 21 luglio 2000 n. 278 ).
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti. (CCNL di settore).
- Congedo parentale: fino a 10/11 mesi complessivi per entrambi i genitori entro i 12 anni del figlio, indennizzati al 30% (con estensione all’80% per alcune mensilità dal 2024 e dal 2025). (D.Lgs. n. 151/2001, artt. 32-34 ; L. n. 213/2023, art. 1, comma 179 ).
- Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni retribuiti al 100% dall’INPS, fruibili nei due mesi precedenti o nei cinque successivi alla nascita. (D.Lgs. n. 105/2022, art. 2 ).
- Congedo di maternità obbligatorio: 5 mesi da distribuire prima e dopo il parto retribuiti al 80% dall’INPS (normalmente i ccnl prevedono l’integrazione al 100%)
- Congedo straordinario per assistenza a familiare disabile: fino a 2 anni complessivi, indennizzato e coperto da contribuzione figurativa. (D.Lgs. n. 151/2001, art. 42 ).
Tipologia | Durata | Indennità INAIL | Chi paga | Riferimento normativo |
Congedo di maternità obbligatoria | 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto, oppure 1+4 in casi certificati). Esteso in caso di parto prematuro o rischi particolari. | 80% della retribuzione media globale giornaliera (alcuni CCNL integrano al 100%). | INPS (con anticipo dal datore e conguaglio), salvo eccezioni. | D.Lgs. 151/2001, artt. 16-22 |
Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi, fruibili dai 2 mesi prima ai 5 mesi dopo la nascita (anche non continuativi). | 100% della retribuzione media globale giornaliera. | INPS (con anticipo dal datore di lavoro e conguaglio). | D.Lgs. 105/2022, art. 2 – INPS circ. 122/2022 |
Congedo parentale | Fino a 10 mesi totali (11 se il padre usa almeno 3 mesi). Esteso a 3 anni in caso di figlio con handicap grave. Fruibile entro i 12 anni. | 30% della retribuzione per max 9 mesi; dal 2025 3 mesi all’80% se fruiti entro i 6 anni. | INPS. | D.Lgs. 151/2001, artt. 32-34; L. 213/2023, art. 1, c. 179 |
Congedo per lutto o grave infermità | 3 giorni all’anno. | Retribuiti al 100%. | Datore di lavoro. | D.Lgs. 151/2001, art. 4 |
Congedo per gravi motivi familiari | Fino a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa. | Non retribuito. | — | D.M. 278/2000 |
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario. | Retribuiti (modalità stabilite dai CCNL). | Datore di lavoro. | CCNL di riferimento |
Congedo straordinario per assistenza disabile (L. 104/92) | Max 2 anni nell’arco della vita lavorativa, continuativi o frazionati. | Indennità pari all’ultima retribuzione; copertura di contribuzione figurativa. | INPS. | D.Lgs. 151/2001, art. 42 |