L’ultima legge di bilancio ha introdotto importanti novita in tema di congedi di paternità: in particolare

  1. il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest’anno di  10 giorni  viene reso stabile mentre
  2.  si conferma il congedo ulteriore facoltativo  di un giorno (si ricorda che la norma ,sperimentale, è stata istituita dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

 si ricorda anche  che la scorsa legge di bilancio ha previsto che la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri  si applica anche anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2021 l’‘INPS provvede a fornire le prime istruzioni sul congedo , richiamando  anche  la circolare 42 dell’11.3.2021

Viene ribadito in particolare che :

  1. il  congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.I giorni di congedo obbligatorio,  sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001
  2. .Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre,  invece non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi i congedi  sono fruibili per :

  1. gli eventi del parto,
  2.  per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), 
  3. per il collocamento temporaneo.

Congedo obbligatorio e facoltativo 2022 richiesta e utilizzo

Come precisato nella circolare n. 40/2013, si ricorda che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto il congedo obbligatorio per le nascite avvenute nel corso del 2021 solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

I congedi si possono fruire anche in modo non continuativo nei primi 5 mesi di vita del bambino .

Per quanto concerne,il computo dei giorni relativi ai congedi , INPS precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio

L’istituto precisa che sulla base delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito anche del parere  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,   la tutela  viene garantita  in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.

Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Ulteriori precisazioni sulla procedura saranno fornite da un successivo messaggio.