L’INPS, con il messaggio n. 2450/2025, recepisce la sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 21 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consentiva alle lavoratrici, identificate come genitori intenzionali in coppie omogenitoriali femminili, di fruire del congedo di paternità obbligatorio.

A partire dal 24 luglio 2025, data successiva alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, anche la madre intenzionale ha diritto ai 10 giorni di congedo retribuito al 100% previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, fruibili anche in modo non continuativo ma non frazionabili a ore, da utilizzare nei due mesi precedenti e nei cinque mesi successivi alla nascita o all’adozione. In caso di parti plurimi i giorni spettanti diventano 20.

Il congedo è compatibile con quello di maternità dell’altro genitore e può coesistere con il congedo di paternità alternativo previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, ma non negli stessi giorni. L’indennità riconosciuta dall’INPS corrisponde al 100% della retribuzione globale di fatto, con contribuzione figurativa, ed è anticipata dal datore di lavoro, salvo i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto, come disciplinato dalla Circolare INPS n. 122/2022.

Il messaggio INPS n. 2450/2025 chiarisce inoltre che, per il riconoscimento dell’indennità, è necessario che la lavoratrice risulti iscritta nei registri dello stato civile come genitore o sia titolare di un provvedimento giudiziale di adozione o affidamento. In assenza di anticipazione da parte del datore, la domanda deve essere inoltrata telematicamente all’INPS.

Questa sentenza rappresenta un passaggio fondamentale per il riconoscimento della genitorialità intenzionale e l’ampliamento delle tutele in ambito lavorativo, garantendo un’equiparazione piena dei diritti delle famiglie omogenitoriali e rafforzando la protezione della maternità e della paternità sul posto di lavoro.