Con il Messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS chiarisce in modo definitivo l’estensione del diritto al congedo di paternità obbligatorio anche alla lavoratrice genitore intenzionale di una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, in conformità alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2025. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui escludeva tale possibilità, e la disposizione ha cessato di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 23 luglio 2025.

La decisione della Consulta ha un effetto retroattivo e si applica a tutti i rapporti ancora in corso o non ancora definiti alla data di entrata in vigore della sentenza. L’INPS chiarisce che le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio già effettuate prima del 24 luglio 2025 dalle lavoratrici genitori intenzionali, in conformità alla normativa vigente al tempo, non possono essere considerate indebite. In altre parole, chi ha già usufruito del congedo secondo le regole allora in vigore non dovrà restituire le somme percepite né sarà soggetto a contestazioni.

Per le domande di congedo a pagamento diretto relative a periodi antecedenti al 24 luglio 2025 e che rientrano nell’ambito di applicazione della sentenza della Corte, l’INPS stabilisce che esse devono essere riesaminate dalle proprie Strutture territoriali, ma solo su richiesta dell’interessata. Tale riesame deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dalla normativa: un anno di prescrizione ai sensi dell’articolo 6, sesto comma, della Legge 11 gennaio 1943, n. 138 e un anno di decadenza secondo l’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come già ricordato nel Messaggio INPS n. 4301 del 17 dicembre 2024.

Il documento, firmato dal Direttore generale Valeria Vittimberga, integra quanto già previsto dal Messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025 e rappresenta un passaggio fondamentale nel riconoscimento dei diritti di genitorialità delle coppie omogenitoriali. L’Istituto recepisce così l’indicazione della Corte Costituzionale e adegua la propria prassi amministrativa, estendendo finalmente un diritto di tutela familiare a chi, fino ad oggi, ne era escluso solo per una lacuna normativa non più compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità.