Con il messaggio numero 2450 del 07-08-2025 l’INPS interviene in merito alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile
Con la sentenza n. 115 depositata in data 21 luglio 2025 (Allegato n. 1) la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU).
Conseguentemente, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.
Ne consegue che, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (cfr. il paragrafo 2.5 della circolare n. 122/2022). Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per tali lavoratrici.
A tale proposito si ricorda che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.
Nella sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha precisato che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente”. Pertanto, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.
Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.
Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.
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