Dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale dei lavoratori dipendenti può essere utilizzato fino ai 14 anni di vita del figlio, per effetto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026. L’INPS, Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026 ha aggiornato anche la procedura di domanda. L’estensione a 14 anni riguarda i lavoratori dipendenti: per gli iscritti alla Gestione separata resta il limite di 12 anni e per i lavoratori autonomi quello del primo anno di vita del figlio.

La madre può utilizzare fino a 6 mesi dopo il congedo di maternità; il padre fino a 6 mesi dalla nascita, che diventano 7 se utilizza complessivamente almeno 3 mesi, anche frazionati. La coppia dispone normalmente di 10 mesi complessivi, elevabili a 11 in quest’ultimo caso. Il genitore solo può arrivare direttamente a 11 mesi. Il congedo spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto e i due genitori possono utilizzarlo anche contemporaneamente.

Quanto viene pagato

L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede complessivamente 9 mesi indennizzabili: tre mesi non trasferibili alla madre, tre al padre e altri tre da dividere tra i genitori. Nei casi che rispettano i requisiti temporali introdotti dalle Leggi di Bilancio, fino a 3 di questi mesi possono essere indennizzati all’80%, purché utilizzati entro i 6 anni del bambino; gli altri mesi restano al 30%. I mesi ulteriori rispetto ai nove sono indennizzati al 30% soltanto se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico. La Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 disciplina nel dettaglio i tre mesi all’80%.

NOTA BENE – l’80% non significa tre mesi in più. Sono sempre mesi compresi nel normale congedo parentale: cambia soltanto la percentuale dell’indennità. Inoltre il numero effettivo dei mesi all’80% dipende anche dalla data in cui è terminato il congedo di maternità o paternità. (INPS)

 

Ferie, sabati e domeniche: dove si sbaglia più facilmente

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato. Ma, per separare realmente due periodi, è fondamentale la ripresa effettiva del lavoro. Le ferie, da sole, non equivalgono a un rientro in servizio. La regola deriva dalla Circolare INPS n. 82 del 2 aprile 2001.

NOTA BENE – questo è il punto più importante. L’assenza di un rientro effettivo non significa che tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi compresi nella sequenza diventino automaticamente congedo parentale. È necessario verificare dove si collocano concretamente tali giornate nel calendario delle assenze.

I sabati, le domeniche e i giorni festivi immediatamente successivi a un primo periodo di congedo parentale o immediatamente precedenti a un nuovo periodo di congedo parentale possono essere conteggiati come congedo quando tra le due frazioni non vi è stata alcuna ripresa effettiva del lavoro.

Al contrario, i giorni non lavorativi interamente ricompresi in un periodo di ferie, malattia o altra assenza non sono conteggiati né indennizzati come congedo parentale. È quanto chiarito dal Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011 e dalle FAQ INPS sul congedo parentale aggiornate a dicembre 2023.

Esempio 1 – sabato e domenica si conteggiano come congedo parentale. Il lavoratore utilizza il congedo parentale dal lunedì al giovedì, le ferie il venerdì e un nuovo periodo di congedo parentale dal lunedì successivo. In questo caso sabato e domenica sono conteggiati come congedo parentale, perché non sono interamente ricompresi in un periodo di ferie e non vi è stata una ripresa effettiva del lavoro.

Esempio 2 – sabato e domenica non si conteggiano come congedo parentale. Il lavoratore utilizza il congedo parentale dal lunedì al giovedì, le ferie il venerdì e il lunedì successivo e un nuovo periodo di congedo parentale dal martedì. In questo caso sabato e domenica non sono conteggiati come congedo parentale, perché risultano interamente racchiusi nel periodo di ferie compreso tra il venerdì e il lunedì.

 

Ferie tra maternità obbligatoria e congedo parentale. La maternità obbligatoria e il congedo parentale sono due istituti distinti. Se, dopo la maternità obbligatoria, la lavoratrice utilizza le ferie e soltanto successivamente inizia il primo periodo di congedo parentale, non siamo in presenza di due frazioni di congedo parentale separate dalle ferie. I sabati, le domeniche e i festivi compresi nella maternità restano imputati alla maternità; quelli interamente ricompresi nel periodo di ferie non diventano congedo parentale. Il congedo parentale decorre dalla data indicata nella relativa domanda.

 

Congedo a ore

Se il CCNL disciplina il congedo parentale a ore, valgono le modalità contrattuali. Se il contratto non prevede nulla, il lavoratore può utilizzare il congedo per una quantità pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente: quindi metà, non “fino alla metà”. La Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 disciplina la fruizione oraria.

NOTA BENE – cosa non posso cumulare. Nella stessa giornata il congedo parentale a ore non può essere sommato ai riposi giornalieri per allattamento né ai riposi orari previsti dal T.U. per il figlio con disabilità. È invece compatibile, secondo le regole INPS, con permessi disciplinati da norme diverse dal T.U. maternità, come i permessi della Legge 104. (INPS)

 

Domanda e preavviso

La domanda va presentata prima dell’inizio del congedo tramite il servizio INPS “Domande di maternità e paternità”, oppure tramite patronato o Contact Center. Se la domanda viene presentata in ritardo, l’INPS indennizza soltanto le giornate successive alla presentazione. Al datore di lavoro deve invece essere dato un preavviso di almeno 5 giorni per il congedo giornaliero o mensile e di 2 giorni per quello a ore, salvo termini diversi previsti dal CCNL. (INPS)

NOTA BENE – controllare sempre il CCNL. Il Ministero del Lavoro, Interpello n. 13/2016 ha chiarito che alcune clausole collettive che prevedono termini di preavviso più lunghi, anche di 15 giorni, possono continuare a trovare applicazione.

 

Tabella pratica 2026

Situazione Posso utilizzarlo? Regola pratica
Figlio fino a 14 anni SÌ Per i lavoratori dipendenti dal 01/01/2026.
Madre SÌ Fino a 6 mesi, dopo il congedo di maternità.
Padre SÌ Fino a 6 mesi dalla nascita; 7 mesi se ne utilizza almeno 3, anche frazionati.
Genitore solo SÌ Fino a 11 mesi.
Altro genitore non lavora o non ha diritto al congedo SÌ Il diritto dell’altro genitore rimane autonomo.
Entrambi i genitori nello stesso periodo SÌ Possono fruirne contemporaneamente, rispettando i limiti individuali e complessivi.
Congedo per giorni o mesi SÌ Può essere continuativo o frazionato.
Congedo a ore con disciplina del CCNL SÌ Si seguono monte ore e modalità previste dal contratto.
Congedo a ore senza disciplina del CCNL SÌ Si utilizza metà dell’orario medio giornaliero precedente.
Congedo a ore + allattamento nello stesso giorno NO Le due assenze non sono cumulabili.
Congedo a ore + riposi orari per figlio disabile previsti dal T.U. NO Non cumulabili nella stessa giornata.
Congedo a ore + permessi Legge 104 disciplinati da altra norma SÌ, in linea generale Ferme eventuali diverse regole della contrattazione collettiva.
Congedo lunedì-venerdì e nuovo congedo lunedì successivo, senza rientro ATTENZIONE Sabato e domenica entrano normalmente nel periodo di congedo.
Congedo, poi ferie e successivo rientro effettivo SÌ La ripresa del lavoro interrompe la frazione di congedo.
Congedo dal lunedì al giovedì, ferie il venerdì e nuovo congedo dal lunedì COME CONGEDO In assenza di ripresa effettiva del lavoro, il sabato e la domenica intermedi sono conteggiati come congedo parentale.
Congedo dal lunedì al giovedì, ferie il venerdì e il lunedì, nuovo congedo dal martedì NON COME CONGEDO Il sabato e la domenica sono interamente ricompresi nel periodo di ferie e non si conteggiano come congedo parentale.
Maternità obbligatoria, poi ferie e successivamente primo congedo parentale PERIODI DISTINTI Non si tratta di due frazioni di congedo parentale. Le giornate comprese nella maternità restano maternità, quelle ricomprese nelle ferie non diventano congedo parentale e il congedo decorre dalla data richiesta.
Un mese intero di congedo SÌ Si considera un mese, indipendentemente dal numero di giorni del mese.
Periodi inferiori al mese SÌ Le giornate si sommano; raggiunti 30 giorni si considera maturato un mese.
Domanda INPS dopo l’inizio dell’assenza DA EVITARE Sono indennizzabili soltanto i giorni successivi alla domanda.
Preavviso al datore OBBLIGATORIO Almeno 5 giorni; 2 giorni se a ore, salvo diversa disciplina del CCNL.
Ferie, riposi e tredicesima durante il congedo MATURANO Il congedo parentale non ne comporta la riduzione; restano salve le regole sugli elementi accessori collegati all’effettiva presenza.

Quest’ultimo punto è importante anche per le paghe: dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio e non riduce ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, fermo restando il trattamento degli emolumenti accessori legati all’effettiva presenza.

In pratica, per non sbagliare, prima di caricare un congedo in busta paga bisogna controllare sempre età del figlio, mesi già utilizzati da entrambi i genitori, percentuale di indennità spettante, giorni immediatamente precedenti e successivi al congedo, eventuali ferie o malattie interposte e disciplina del CCNL applicato.