Dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale dei lavoratori dipendenti può essere utilizzato fino ai 14 anni di vita del figlio, per effetto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026. L’INPS, Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026 ha aggiornato anche la procedura di domanda. L’estensione a 14 anni riguarda i lavoratori dipendenti: per gli iscritti alla Gestione separata resta il limite di 12 anni e per i lavoratori autonomi quello del primo anno di vita del figlio.

La madre può utilizzare fino a 6 mesi dopo il congedo di maternità; il padre fino a 6 mesi dalla nascita, che diventano 7 se utilizza complessivamente almeno 3 mesi, anche frazionati. La coppia dispone normalmente di 10 mesi complessivi, elevabili a 11 in quest’ultimo caso. Il genitore solo può arrivare direttamente a 11 mesi. Il congedo spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto e i due genitori possono utilizzarlo anche contemporaneamente.

Quanto viene pagato

L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede complessivamente 9 mesi indennizzabili: tre mesi non trasferibili alla madre, tre al padre e altri tre da dividere tra i genitori. Nei casi che rispettano i requisiti temporali introdotti dalle Leggi di Bilancio, fino a 3 di questi mesi possono essere indennizzati all’80%, purché utilizzati entro i 6 anni del bambino; gli altri mesi restano al 30%. I mesi ulteriori rispetto ai nove sono indennizzati al 30% soltanto se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico. La Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 disciplina nel dettaglio i tre mesi all’80%.

NOTA BENE – l’80% non significa tre mesi in più. Sono sempre mesi compresi nel normale congedo parentale: cambia soltanto la percentuale dell’indennità. Inoltre il numero effettivo dei mesi all’80% dipende anche dalla data in cui è terminato il congedo di maternità o paternità. (INPS)

Ferie, sabati e domeniche: dove si sbaglia più facilmente

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato. Ma, per separare realmente due periodi, è fondamentale la ripresa effettiva del lavoro. Le ferie, da sole, non equivalgono a un rientro in servizio. La regola deriva dalla Circolare INPS n. 82 del 2 aprile 2001.

NOTA BENE – questo è il punto più importante. Se faccio congedo, poi ferie e subito dopo ancora congedo senza tornare al lavoro, sabati, domeniche e festivi posti a cavallo dei periodi possono entrare nel conteggio del congedo. Se invece dopo le ferie rientro effettivamente al lavoro, le due frazioni sono separate. I giorni festivi che ricadono interamente dentro un vero periodo di ferie o malattia restano invece imputati a quell’assenza e non diventano automaticamente congedo parentale. (INPS)

Congedo a ore

Se il CCNL disciplina il congedo parentale a ore, valgono le modalità contrattuali. Se il contratto non prevede nulla, il lavoratore può utilizzare il congedo per una quantità pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente: quindi metà, non “fino alla metà”. La Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 disciplina la fruizione oraria.

NOTA BENE – cosa non posso cumulare. Nella stessa giornata il congedo parentale a ore non può essere sommato ai riposi giornalieri per allattamento né ai riposi orari previsti dal T.U. per il figlio con disabilità. È invece compatibile, secondo le regole INPS, con permessi disciplinati da norme diverse dal T.U. maternità, come i permessi della Legge 104. (INPS)

Domanda e preavviso

La domanda va presentata prima dell’inizio del congedo tramite il servizio INPS “Domande di maternità e paternità”, oppure tramite patronato o Contact Center. Se la domanda viene presentata in ritardo, l’INPS indennizza soltanto le giornate successive alla presentazione. Al datore di lavoro deve invece essere dato un preavviso di almeno 5 giorni per il congedo giornaliero o mensile e di 2 giorni per quello a ore, salvo termini diversi previsti dal CCNL. (INPS)

NOTA BENE – controllare sempre il CCNL. Il Ministero del Lavoro, Interpello n. 13/2016 ha chiarito che alcune clausole collettive che prevedono termini di preavviso più lunghi, anche di 15 giorni, possono continuare a trovare applicazione.

Tabella pratica 2026

Situazione Posso utilizzarlo? Regola pratica
Figlio fino a 14 anni Per i lavoratori dipendenti dal 01/01/2026.
Madre Fino a 6 mesi, dopo il congedo di maternità.
Padre Fino a 6 mesi dalla nascita; 7 mesi se ne utilizza almeno 3, anche frazionati.
Genitore solo Fino a 11 mesi.
Altro genitore non lavora o non ha diritto al congedo Il diritto dell’altro genitore rimane autonomo.
Entrambi i genitori nello stesso periodo Possono fruirne contemporaneamente, rispettando i limiti individuali e complessivi.
Congedo per giorni o mesi Può essere continuativo o frazionato.
Congedo a ore con disciplina del CCNL Si seguono monte ore e modalità previste dal contratto.
Congedo a ore senza disciplina del CCNL Si utilizza metà dell’orario medio giornaliero precedente.
Congedo a ore + allattamento nello stesso giorno NO Le due assenze non sono cumulabili.
Congedo a ore + riposi orari per figlio disabile previsti dal T.U. NO Non cumulabili nella stessa giornata.
Congedo a ore + permessi Legge 104 disciplinati da altra norma SÌ, in linea generale Ferme eventuali diverse regole della contrattazione collettiva.
Congedo lunedì-venerdì e nuovo congedo lunedì successivo, senza rientro ATTENZIONE Sabato e domenica entrano normalmente nel periodo di congedo.
Congedo, poi ferie, poi ancora congedo senza rientrare ATTENZIONE Le ferie non costituiscono automaticamente ripresa del lavoro; vanno verificati anche sabati e festivi.
Congedo, poi ferie e successivo rientro effettivo La ripresa del lavoro interrompe la frazione di congedo.
Sabato/domenica interamente compresi nelle ferie o nella malattia NON COME CONGEDO Restano giorni ricompresi nell’altra assenza.
Un mese intero di congedo Si considera un mese, indipendentemente dal numero di giorni del mese.
Periodi inferiori al mese Le giornate si sommano; raggiunti 30 giorni si considera maturato un mese.
Domanda INPS dopo l’inizio dell’assenza DA EVITARE Sono indennizzabili soltanto i giorni successivi alla domanda.
Preavviso al datore OBBLIGATORIO Almeno 5 giorni; 2 giorni se a ore, salvo diversa disciplina del CCNL.
Ferie, riposi e tredicesima durante il congedo MATURANO Il congedo parentale non ne comporta la riduzione; restano salve le regole sugli elementi accessori collegati all’effettiva presenza.

Quest’ultimo punto è importante anche per le paghe: dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio e non riduce ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, fermo restando il trattamento degli emolumenti accessori legati all’effettiva presenza.

In pratica, per non sbagliare, prima di caricare un congedo in busta paga bisogna controllare sempre età del figlio, mesi già utilizzati da entrambi i genitori, percentuale di indennità spettante, giorni immediatamente precedenti e successivi al congedo, eventuali ferie o malattie interposte e disciplina del CCNL applicato.