Con un aggiornamento diffuso il 9 marzo 2026, l’INPS ha richiamato l’attenzione sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale. La riforma ha ampliato il periodo entro il quale i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro, portando il limite di età del figlio da 12 a 14 anni.
La modifica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e incide sul termine entro cui è possibile esercitare il diritto al congedo parentale disciplinato dal Testo unico sulla maternità e paternità.

Il nuovo limite temporale
A partire dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere utilizzato entro un periodo più ampio rispetto alla disciplina precedente.
In particolare, il diritto può essere esercitato:
nel caso di nascita del figlio, entro i primi 14 anni di vita del minore.
Per la madre lavoratrice dipendente il periodo decorre dal termine del congedo di maternità, mentre per il padre lavoratore dipendente dalla data di nascita del figlio.
Nel caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, fermo restando il limite massimo rappresentato dal raggiungimento della maggiore età.

Il richiamo dell’INPS e il messaggio n. 251/2026
L’Istituto previdenziale ha ricordato che le novità legislative sono state illustrate nel Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, con il quale sono state fornite le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova disciplina.
Dal 1° gennaio 2026, quindi, i genitori lavoratori dipendenti possono richiedere il congedo parentale se il figlio:
non ha ancora compiuto 14 anni di età, oppure
è entrato in famiglia da meno di 14 anni nei casi di adozione o affidamento.
Restano invariati i limiti complessivi di durata del congedo parentale, sia individuali sia riferiti alla coppia genitoriale.

Il quadro normativo di riferimento
Il congedo parentale continua a essere regolato dalle disposizioni del Testo unico sulla maternità e paternità, in particolare dagli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. 151/2001.
La modifica introdotta dalla legge di bilancio interviene esclusivamente sul termine massimo entro cui è possibile utilizzare il congedo, senza incidere sulla durata complessiva dei periodi spettanti ai genitori.

Regime transitorio
L’INPS ha inoltre chiarito che la nuova disciplina opera solo per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2026.
Per i periodi di congedo utilizzati fino al 31 dicembre 2025, continua ad applicarsi il precedente limite temporale di 12 anni di età del figlio, previsto dalla normativa vigente prima dell’intervento della legge di bilancio.

 Le modifiche attuate al D.Lgs. 151/2001 e gli interventi “mancati”, in caso di malattia del filgio
Il c. 220, art. 1 della  legge n. 199/2025, ha modificato il testo dell’ art.47, c. 2 del  D.Lgs. n. 151/2001 in due punti:

1) aumento da 5 a 10 giorni per anno del limite dei congedi fruibili per malattia del figlio, spettanti ai genitori di figli a partire dai 3 anni di età;

2) aumento del limite massimo di età dei figli entro cui tali permessi possono essere goduti, da 8 a 14 anni.
Nessuna modifica è stata, invece, effettuata sull’art. 50 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001, che al c. 1 estende tali permessi ai genitori adottivi ed affidatari, e al comma 2 specifica che:

– il limite di 3 anni di età del figlio entro il quale ai genitori naturali spettano i permessi in misura illimitata, si estende a 6 anni per gli adottivi/affidatari;

– il limite di età entro cui fruire dei congedi di cui all’art.47 c. 2, che nel testo novellato è ora pari a 14 anni, si applica per gli adottivi/affidatari “fino al compimento dell’ottavo anno di età”.
A causa di queste considerazioni, si crea una disparità tra genitori naturali e genitori adottivi/affidatari, in quanto, per questi ultimi, risultano non spettanti i permessi nel periodo compreso tra gli 8 e i 14 anni di età del figlio.

Le regole confermate
Resta fermo il comma n. 3 dell’art. 50, che disciplina i casi in cui all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni; in tale fattispecie i permessi per malattia del figlio sono fruiti nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, cioè entro massimo 15 anni di età del minore e, in teoria, nella nuova misura di 10 giorni per anno, ma tale disposizione risulta incongruente con il limite di cui al citato art. 50, c. 2, fissato ad 8 anni.

Nulla cambia in merito al trattamento economico dei congedi, non dovuto secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001, né in merito al trattamento previdenziale di cui all’art. 49, il quale dispone che per i congedi relativi a malattia del figlio da zero a 3 anni, spetti l’accredito dei contributi figurativi in misura piena, mentre per i figli da 3 a 8 anni spetterà, secondo quanto previsto dall’art.35 c.2 del D.Lgs. 151/2001, ovvero attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, cioè con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Il risultato è che l’estensione da 8 a 14 anni di età del figlio quale periodo massimo per fruire dei congedi, non beneficerà di alcun accredito contributivo figurativo.

Tabella di sintesi

Di seguito la  tabella che riepiloga la situazione attuale:

Età figlio Giorni di permesso genitore biologico Contribuzione figurativa genitore biologico Giorni di permesso genitore adottivo/affidatario Contribuzione figurativa genitore adottivo/affidatario
0-3 anni illimitati piena illimitati piena
3-6 anni 10 giorni calcolato secondo le previsioni dell’art.35, c. 2 del D.Lgs. n. 151/2001 illimitati calcolato secondo le previsioni dell’art. 35, c.2 del D.Lgs. n. 151/2001
6-8 anni 10 giorni calcolato secondo le previsioni dell’art.35, c. 2 del D.Lgs. n. 151/2001 10 giorni calcolato secondo le previsioni dell’art. 35, c.2 del D.Lgs. n. 151/2001
8-14 anni 10 giorni nessuna copertura (art. 49, c. 2) nessun congedo (art. 50 c. 2) nessuna copertura (art. 49, c.2)
14 anni (esclusivamente figli adottivi o affidati con ingresso in famiglia tra 6 e 12 anni) XXXX XXXXX 10 giorni (art. 50 c.3) / nessun congedo (art. 50, c. 2) -dai 6 agli 8 anni calcolato secondo le previsioni dell’art. 35, c.2 del D.Lgs. n. 151/2001

– dagli 8 anni nessuna copertura (art. 49, c.2)