Dopo la conferma fino a fine 2021 ( con la conversione in legge del DL 146 2021)  dei  congedi parentali per cause legate al COVID  ( quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell’attività didattica in presenza) per i lavoratori , giunge un messaggio INPS n. 74 dell’8 gennaio 2022  sulla proroga fino al 31 marzo, data del termie dello stato di emergenza, prevista dal Decreto legge n. 221 2021 con ulteriori misure urgenti per il contrasto alla pandemia.

Si ricorda che sono interessati  tutti i  lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali INPS

La misura era stata attiva durante il 2020 e  fino al 30 giugno 2021  L’INPS che ha pubblicato  tutte  le istruzioni dettagliate sui requisiti le modalità di utilizzo , la cumulabilità e la fruizione nei flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro  nella circolare 189 del 17.12.2021, mentre con il messaggio 4564 /2021 è stata comunicata la possibilità di invio delle domande da parte dei lavoratori dipendenti .

In attesa del rilascio delle procedura anche per gli autonomi, vediamo di seguito le principali indicazioni generali sul Congedo parentale COVID fornite nella circolare 189/2021 e confermate nell’ultimo messaggio pubblicato.

Congedo COVID  per i lavoratori dipendenti e autonomi

Come in precedenza  il congedo Covid  consiste  nella possibilità di  astensione dal lavoro   indennizzata  al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti con 

  1. figli conviventi minori di anni 14.
  2.  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età,

che siano

  •  iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura., oppure
  •  in quarantena per contatto  Covid 19
  • in malattia da COVID 19

Potrà  essere utilizzato alternativamente tra i due genitori  (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria

I periodi risulteranno comunque  coperti da contribuzione figurativa

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario  fruiti  per gli stessi motivi dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e fino alla data del 21 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto legge)   potranno essere convertiti in congedi COVID su domanda dell’interessato.

Il beneficio sarà garantito anche:

  1. ai  lavoratori  iscritti alla Gestione separata per quali l’indennizzo sarà pari  al 50%  di 1/365 del reddito individuato per la determinazione dell’indennità di maternità
  2.  ai lavoratori autonomi iscritti alle gestionei speciali INPS  per i quali l’indennizzo è pari a 1/365 della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge , sulla base della tipologia di lavoro svolto .

La circolare 189 2021 specifica che   con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di:

  • lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o
  •  componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR,
  •  non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

 In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.

Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni

Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita , e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni .

Congedo parentale SARS COV -2

Come detto, nel  messaggio 4564 sono state fornite  le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  da parte dei lavoratori dipendenti

In particolare viene specificato

  • la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021
  •  La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
  •  Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali :

  •  web,  con credenziali  SPID, CIE, CNS,  sul sito www.inps.it
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.