Il lavoratore con invalidità civile superiore al 50% ha diritto a un congedo per cure fino a 30 giorni annui, anche senza riconoscimento della Legge 104. La base normativa è chiara: lo prevede l’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011.

Il requisito è uno solo: una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, certificata da verbale INPS. Non serve alcun riconoscimento di handicap. Le cure devono però essere direttamente collegate alla patologia invalidante.

La richiesta va presentata al datore di lavoro con certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o medico convenzionato SSN. Il congedo è frazionabile a giorni (non a ore) e non incide sul comporto.

Sul piano economico, il trattamento segue le regole della malattia, ma con una differenza decisiva: l’indennità è interamente a carico del datore di lavoro, come chiarito dall’Interpello Ministero del Lavoro n. 10/2013.

Il congedo per cure è quindi uno strumento autonomo: riguarda il lavoratore stesso, non richiede la 104 e non si sovrappone ai permessi mensili o al congedo straordinario per assistenza.