Dal 1 di settembre per ogni contratto rinnovato,  (non per le proroghe) è previsto un aumento dello 0,5%  sul contributo addizionale dell’1,4%.

Quindi, per il primo contratto a termine si pagherà l’1,4%,

al primo rinnovo il contributo salirà all’1,9%,

al secondo sarà del 2,4%

al terzo del 2,9%.

 

Il versamento dei contributi per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e fine agosto 2019, ha precisato l’Inps, dovrà essere inserito nel flusso di competenza di settembre.

Se il datore di lavoro trasforma il contratto a tempo indeterminato, anche entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, può ottenere la restituzione del contributo addizionale, una volta terminato l’eventuale periodo di prova del dipendente.

 

BREVE VADEMECUM SUI CONTRATTI A TERMINE DOPO DECERETO DIGNITA’

La durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro è fissato a:

  • 12 mesi, per medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale
  • inoltre altri 12 ma in questo caso con apposizione di una causale
  • il limite di proroghe è pari a 4
  • aumento del contributo addizionale che finanzia la  NASpI fissato nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

 

DIFFERENZA TRA PROROGHE E RINNOVI

Da notare che  il rinnovo si ha con la stipula di un nuovo contratto non con la proroga del termine del precedente.

Su questo punto il Ministero del lavoro ha  chiarito che:

  • “[…] qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo e non una proroga,  anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi l’incremento del contributo addizionale è dovuto.
  • Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

CASI  DI ESCLUSIONE

Si ricorda che sono esclusi dal  versamento del contributo addizionale  e, conseguentemente, dall’aumento , i casi seguenti

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • Apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

 

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NASPI:

La circolare ricorda che è prevista la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:

a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;

b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.