La legge di conversione del Decreto Economia (D.L. n. 95/2025) introduce un’ulteriore finestra temporale per l’utilizzo della causale individuata dalle parti nei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi. La scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2025 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Questa deroga si applica solo quando il contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) non abbia definito proprie causali. In tal caso, datore di lavoro e lavoratore possono concordare direttamente nel contratto esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino la durata oltre i 12 mesi.
Quando serve la causale
La causale è obbligatoria se:
- il contratto a termine supera i 12 mesi complessivi (anche sommando più rapporti con lo stesso lavoratore), salvo attività stagionali o previste dal D.P.R. n. 1525/1963;
- non ricorre l’ipotesi di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
- non è prevista una causale specifica dal contratto collettivo applicato.
Quali causali inserire correttamente che non possono essere generiche
La legge richiede che la causale sia puntuale e verificabile, evitando formule generiche. Deve riferirsi a situazioni reali dell’azienda, per esempio:
- fasi produttive complesse non gestibili con la forza lavoro attuale;
- copertura di posizioni vacanti in fase di riorganizzazione o ristrutturazione;
- avvio di una nuova linea produttiva o commerciale;
- incremento straordinario e imprevedibile dell’attività.
Una motivazione assente o non veritiera comporta la trasformazione del contratto in tempo indeterminato.
Come calcolare la durata massima
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 804/2021) ha chiarito che:
- si sommano solo i periodi svolti con stesso livello e categoria legale;
- se cambia l’inquadramento, le durate non si cumulano;
- nei contratti non consecutivi, 30 giorni sono conteggiati come 1 mese.
Esempio
- Contratto 1: 1° gennaio – 20 febbraio → 1 mese (gennaio) + 20 giorni
- Contratto 2: 1° maggio – 20 giugno → 1 mese (maggio) + 20 giorni
Totale: 3 mesi e 10 giorni.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027, salvo ulteriori proroghe o modifiche legislative, non sarà più possibile utilizzare la causale “libera” delle parti. La possibilità di superare i 12 mesi sarà ammessa solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva o nelle ipotesi di legge (sostituzione, stagionalità, altre deroghe specifiche).