CCNL Edilizia – Aziende artigiane: contributo per la previdenza integrativa
Per i dipendenti dalle imprese artigiane e Pmi edili e affini, Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani e Claai Edilizia con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto in data 4 luglio 2025 l’accordo che disciplina il contributo contrattuale per la previdenza integrativa, dovuto dai datori di lavoro al fondo Prevedi. Le Parti hanno sottoscritto in data 20 maggio 2025 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL.

CCNL Edilizia – Aziende industriali: intesa sulla previdenza integrativa
Per i dipendenti delle imprese edili ed affini del comparto aziende industriali, ANCE con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno sottoscritto in data 4 luglio 2025 l’accordo che disciplina il contributo contrattuale per la previdenza complementare, dovuto dai datori di lavoro al fondo Prevedi.

CCNL Miniere – Aziende industriali: le novità del rinnovo
Per i dipendenti del settore miniere – Aziende industriali, Assorisorse con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto in data 11 luglio 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L’intesa prevede aggiornamenti retributivi progressivi, aumento dell’indennità di funzione.

CCNL Lavanderie e tintorie – Conflavoro PMI: le novità del rinnovo
Per i dipendenti dalle imprese industriali e artigiane del settore lavanderie e tintorie, Conflavoro Pmi con Fesica Confsal assistita da Confsal hanno sottoscritto in data 4 luglio 2025 l’accordo di rinnovo del CCNL. L’intesa disciplina retribuzioni, aumenti, bilateralità, orario, ferie, malattia.

Elementi retributivi
Tra le novità introdotte dal rinnovo in oggetto troviamo in primis le nuove retribuzioni che avranno valenza dal 1° luglio 2025 per le imprese industriali e dal 1° ottobre 2025 e 1° ottobre 2026 per le imprese artigiane.

Di seguito le tabelle.
Settore Artigianato

Livello Retribuzione Base dal 01/10/2025 Retribuzione Base dal 01/10/2026
Q 2.063,00 € 2.135,00 €
6 1.927,00 € 1.996,00 €
5 1.754,00 € 1.817,00 €
4 1.619,00 € 1.676,00 €
3 1.552,00 € 1.607,00 €
2 1.489,00 € 1.542,00 €
1 1.408,00 € 1.458,00 €

L’indennità mensile di funzione di Quadro risulta già conglobata.

Settore Industria

Area Modulo Retribuzione dal 01/07/2025
A – Operativa 1/Base 1.525,00 €
A – Operativa 2/Centrato 1.777,00 €
A – Operativa 3/Consolidato 1.872,00 €
B – Qualificata 1/Base 1.909,00 €
B – Qualificata 2/Centrato 2.004,00 €
B – Qualificata 3/Consolidato 2.190,90 €
C- Tecnica 1/Base 2.266,00 €
C- Tecnica 2/Centrato 2.554,00 €
C- Tecnica 3/Consolidato 2.982,00 €
D – Gestionale 2/Centrato 2.982,00 €

L’indennità mensile di funzione di Quadro pari a 130 € è da aggiungere al livello D – Gestionale 2/Centrato.3

Inoltre, sempre in campo retributivo il nuovo testo ha introdotto gli scatti di anzianità (mantenendo comunque gli scatti di merito e professionalità) che risultano pari al 2% della relativa retribuzione tabellare. Tali scatti matureranno con cadenza triennale e ne verranno riconosciuti in numero massimo di 5.

In più, si è elevato l’importo dell’Elemento di garanzia retributiva – valido solo per le Lavanderie Industriali – che per il 2025 sarà pari a 350,00 €. L’importo verrà riconosciuto nel mese di novembre ed erogato con la retribuzione di dicembre.

Nuovo trattamento di malattia ed infortunio

Ad esser modificato anche il trattamento economico riconosciuto ad apprendisti e lavoratori qualificati in caso di assenze per malattia ed infortunio sul lavoro.

Apprendisti. L’apprendista non in prova ha diritto:

  • per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 50% della retribuzione lorda;
  • dal 4° giorno di malattia l‘apprendista avrà diritto all’indennità pari al 75% della retribuzione lorda, rimanendo inteso che il numero max complessivo di giornate indennizzate dal datore di lavoro è pari a 45 giorni;
  • nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, a partire dal 4° giorno ed entro i limiti del periodo di comporto, l’apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda.

Lavoratori qualificati – Malattia. Il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:

  • per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 100% della retribuzione globale di fatto per il primo evento e al 50% della retribuzione per il secondo e terzo evento;
  • 80% della retribuzione globale di fatto per 180 giorni nel corso del triennio a partire dal 4° giorno di malattia;
  • in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.

Lavoratori qualificati – Infortunio sul lavoro. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda locale di fatto fino a guarigione clinica.

Le altre novità

Permessi ROL. Alla generalità dei lavoratori, che operano su più turni, viene riconosciuto un monte ore annuo di riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 ore, fruibili in blocchi unitari di 4 o di 8 ore, assorbibili in caso di orario settimanale inferiore a 40 ore.

Orario di lavoro. Fermo restando l’orario settimanale di 40 ore, nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti che comporti la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, l’orario settimanale sarà di 36 ore con retribuzione di 40 ore.

Indennità di cassa e maneggio denaro. L’indennità di cassa, riconosciuta al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa, viene elevata al 6%.

Part-time – clausola flessibile. Viene elevata altresì la maggiorazione spettante ai lavoratori con contratto a tempo parziale in caso di clausola flessibile che ora risulta pari al 10%.