Con la Circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti e regole operative per la gestione contributiva dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc, forme di lavoro a tempo determinato destinate esclusivamente allo svolgimento di progetti scientifici.
I contratti di ricerca possono essere stipulati da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al dottorato. Sono riservati a chi abbia conseguito un dottorato o un titolo equivalente, oppure, nei settori medici, una specializzazione. Restano esclusi i lavoratori a tempo indeterminato. Questi contratti hanno normalmente durata biennale, prorogabile una sola volta per altri due anni, con un limite complessivo di cinque anni anche se svolti presso istituzioni diverse. Nei progetti di rilievo nazionale o internazionale è ammessa una proroga ulteriore di un anno.
Diversa la disciplina per gli incarichi post-doc, che partono da una durata minima di un anno e possono arrivare fino a tre anni complessivi, anche non continuativi. Non sono compatibili con altri rapporti di lavoro subordinato né con assegni di ricerca, e comportano l’aspettativa senza assegni per chi già lavora in una pubblica amministrazione.
Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere agli obblighi previsti per i lavoratori a tempo determinato, applicando un’aliquota dell’1,61% sulla retribuzione imponibile. Non si applica invece il contributo addizionale dell’1,40%. Per le pubbliche amministrazioni prive di matricola “DM” è necessario richiederne l’apertura ai fini degli adempimenti verso l’INPS.
La comunicazione dei periodi di attività deve essere effettuata mensilmente tramite il flusso Uniemens-ListaPosPA, con l’utilizzo di codici dedicati: “52” per i contratti di ricerca e “53” per gli incarichi post-doc. In caso di aspettativa del dipendente pubblico che avvia un contratto di ricerca, va invece indicato il codice di cessazione “63”.
Con queste istruzioni l’Istituto chiarisce un ambito particolarmente delicato, ponendo regole certe non solo sulla durata e sui requisiti dei contratti, ma anche sugli obblighi previdenziali connessi a due figure ormai centrali nella carriera accademica e scientifica.