La Corte di Cassazione, sentenza n. 11269 del 27/04/2026, chiarisce un punto rilevante per le aziende che utilizzano contratti a termine stagionali: il limite massimo delle proroghe previsto per i contratti a termine ordinari non opera quando il rapporto riguarda attività effettivamente stagionali. La decisione riguarda il regime precedente al Decreto Dignità, ma il principio resta utile anche oggi, perché il meccanismo normativo è rimasto analogo: il tetto alle proroghe è collegato al limite massimo di durata del contratto a termine.
In pratica, se il rapporto è correttamente qualificato come stagionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e delle attività individuate dal D.P.R. n. 1525/1963 o dalla contrattazione collettiva applicabile, non si applica il limite delle quattro proroghe nei ventiquattro mesi previsto per i contratti a termine ordinari.
Attenzione però: non basta scrivere “stagionale” nel contratto. L’azienda deve dimostrare la reale stagionalità dell’attività, il collegamento con il picco produttivo e la coerenza tra mansioni, periodo di lavoro e causale utilizzata. Operativamente, quindi, è opportuno indicare in contratto il riferimento normativo o contrattuale della stagionalità, conservare la documentazione organizzativa e verificare sempre il CCNL applicato. Il principio aiuta le imprese, ma non copre utilizzi generici o strumentali del lavoro stagionale