Con la sentenza n. 18212 del 4 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha chiarito che, in caso di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro e conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dall’art. 32 della Legge n. 183/2010 ha natura onnicomprensiva e copre esclusivamente il periodo intermedio, ossia il lasso di tempo che intercorre tra la scadenza del contratto a termine e la pronuncia giudiziale che dispone la conversione.

La Suprema Corte precisa che tale indennità, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, assorbe qualsiasi pretesa risarcitoria del lavoratore per la perdita del reddito nel periodo di interruzione, escludendo quindi ulteriori forme di risarcimento.

Inoltre, i giudici chiariscono che le somme corrisposte dopo la sentenza di conversione non possono essere oggetto di restituzione, poiché riferite a un rapporto di lavoro ormai validamente instaurato a tempo indeterminato.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui la declaratoria di nullità del termine produce effetti ex tunc solo quanto alla continuità del rapporto, ma non comporta un diritto al risarcimento pieno per l’intero periodo di mancata occupazione, essendo tale pregiudizio già integralmente compensato dall’indennità onnicomprensiva.