La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ord. 30 maggio 2025, n. 14548) ha precisato che il termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui la retribuzione è dovuta, anche se non viene corrisposta. Non rileva, quindi, che il lavoratore debba prima ottenere in giudizio il riconoscimento delle differenze retributive: per i contributi il tempo inizia a scorrere quando la prestazione salariale maturava, non quando viene materialmente pagata o accertata dal giudice.

Con un passaggio di particolare impatto operativo, la Cassazione ha anche chiarito che né l’azione giudiziaria promossa dal lavoratore contro il datore di lavoro per recuperare differenze retributive, né la sentenza che accerta quel diritto, interrompono la prescrizione del credito contributivo. Si tratta infatti di iniziative e di un provvedimento che intercorrono tra soggetti estranei al rapporto contributivo (lavoratore e datore), mentre il rapporto creditorio per i contributi fa capo all’ente previdenziale. In altre parole, l’eventuale causa “salario vs. datore” non produce effetti interruttivi sulla pretesa contributiva dell’INPS.

Resta fermo che, in base alla disciplina generale, l’interruzione della prescrizione si verifica solo a fronte di atti idonei a costituire in mora il soggetto obbligato, provenienti dal titolare del credito, oppure mediante la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio da parte del titolare stesso. Per i contributi, quindi, contano gli atti dell’INPS (o del datore che spontaneamente riconosce e adempie), non quelli del lavoratore nella sua causa retributiva.

Sul piano dei termini, continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ordinari, come risultante dall’articolo 3, comma 9, della LEGGE di riforma pensionistica del 1995, salvo le ipotesi particolari e i casi di atti interruttivi tempestivi.

Riferimenti normativi (link solo a fonti ufficiali)

  • LEGGI: art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. – testo ufficiale; v. anche PDF istituzionale INPS).
  • Codice civile: art. 2943 c.c. – atti interruttivi della prescrizione (G.U. – scheda articolo).