L’ispettorato del lavoro ha rilasciato un nuovo modello di richiesta del colloquio online per la convalida delle dimissioni  o risoluzioni consensuali  per le lavoratrici madri e lavoratori padri in periodi protetti .

Si ricorderà che la modalita a distanza per il colloquio con l’ispettorato del lavoro competente a conalidare le dimmisioni nei periodi protetti era stata istiutia nel periodo di emergenza da COVID-2019. ed era stato previsto uno specifico modello di richiesta . Tale modello non è piu utilizzabile

Con un comunicato pubblicato pochi giorni fa l’ispettorato nazionale  del lavoro  ha annunciato che,  malgrado il termine del periodo emergenziale resta possibile effettuare il colloquio di convalida con  il personale dell’ITL anche “a distanza”.

Il nuovo  modello di richiesta attualmente disponibile  qui online,  deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza

Al modulo  vanno  quindi  allegati:

copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e

della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il tutto va quindi trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica .

Qui l’elenco degli Ispettorati territoriali del lavoro, con i relativi indirizzi e-mail.

Dimissioni e risoluzione consensuale in periodo protetto: obbligo di convalida

Il testo unico a tutela delle maternità e paternita prevede tra le varie misure  a salvaguardia della genitorialità:

   il divieto di licenziamento della lavoratrice  durante il primo anno di vita del bambino .

la necessita per  le dimissioni della lavoratrice e del lavoratore entro i primi 3 anni di vita del bambino  di convalida da parte dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro per assicurare che la volonta del dipendente sia genuina .

L’ultima modifica è stata effettuata ad opera del d.lgs 80/ 2015 attuativo del Jobs Act,

Attualmente l’art.  55,, D.Lgs. n. 151/2001  testualmente recita:

Art. 55. Dimissioni

” 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.”

Sul tema  delle dimissioni del lavoratore  padre Nella nota 759 2020 l’ispettorato chiarisce che:

“per il padre che si dimette con il figlio di età inferiore ai 3 anni, il datore di lavoro è sempre tenuto alla convalida della risoluzione consensuale , sia nel caso che il lavoro abbia fruito o meno in precedenza, di un  congedo di paternità. 

Nel caso cio non sia avvenuto  il lavoratore è tenuto a mettere a conoscenza  con una autodichiarazione il datore di lavoro della sua situazione familiare e tale dichiarazione deve poi entrare nel verbale di  convalida delle dimissioni  ad evitare che il datore di lavoro dichiari che non era a conoscenza  della paternità)