Il Parlamento europeo, il 7 luglio 2026, ha approvato la revisione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, destinate a modificare il Regolamento (CE) n. 883/2004⁠ e il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009⁠.

Attenzione: le nuove regole non sono ancora applicabili

Il voto del Parlamento non conclude il procedimento legislativo. Il testo, già oggetto di accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio, risulta ancora in attesa della posizione del Consiglio in prima lettura nell’ambito della procedura legislativa ordinaria 2016/0397(COD).

Pertanto, le novità illustrate rappresentano il contenuto del testo approvato dal Parlamento, ma non modificano ancora gli adempimenti che aziende e lavoratori devono osservare. Diventeranno operative soltanto dopo:

  1. l’approvazione definitiva da parte del Consiglio;
  2. la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  3. il decorso del termine di entrata in vigore e l’eventuale periodo transitorio previsto.

Lo stato aggiornato dell’iter è consultabile nella scheda ufficiale del procedimento 2016/0397(COD)⁠.

Tutte le novità approvate

Materia Regole approvate dal Parlamento europeo Riferimenti normativi
Distacco previdenziale Il lavoratore subordinato inviato temporaneamente in un altro Stato membro continuerà a essere assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato nel quale il datore di lavoro è stabilito, purché il distacco non superi 24 mesi e il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un’altra persona distaccata. Modifica dell’art. 12, par. 1, Reg. 883/2004⁠.
Lavoratori autonomi Anche l’autonomo che si reca temporaneamente in un altro Stato membro potrà mantenere la legislazione previdenziale dello Stato nel quale esercita abitualmente la propria attività, per un massimo di 24 mesi. Art. 12, par. 2, Reg. 883/2004⁠.
Iscrizione preventiva Per beneficiare del mantenimento della legislazione dello Stato d’origine, il lavoratore dovrà essere stato assoggettato al relativo sistema di sicurezza sociale per almeno tre mesi prima dell’invio all’estero. Il requisito dovrebbe valere sia per i subordinati sia per gli autonomi. Modifica dell’art. 12 del Reg. 883/2004 e delle disposizioni applicative dell’art. 14 Reg. 987/2009⁠.
Notifica preventiva Prima dell’inizio dell’attività in un altro Stato membro dovrà essere informata l’istituzione competente dello Stato d’origine. La notifica è funzionale alla verifica della legislazione applicabile e al rilascio della relativa attestazione, normalmente il documento portatile A1. Art. 15 Reg. 987/2009⁠, come modificato dal nuovo testo.
Viaggi di lavoro La nuova notifica preventiva non sarà richiesta per i viaggi di lavoro e per gli invii di durata non superiore a tre giorni. L’esenzione non opererà nel settore delle costruzioni. Deroga introdotta nelle disposizioni applicative del Reg. 987/2009.
Divieto di sostituzione Rimane confermato che il lavoratore inviato all’estero non può sostituire un altro lavoratore giunto al termine del proprio periodo di distacco. Art. 12, par. 1, Reg. 883/2004⁠.
Attività in due o più Stati Vengono precisati i criteri per individuare la “sede legale o sede dell’attività” del datore di lavoro, necessaria per determinare la legislazione previdenziale applicabile a chi opera abitualmente in almeno due Stati membri. Art. 13 Reg. 883/2004⁠ e art. 14 Reg. 987/2009⁠.
Sede effettiva dell’impresa Per impedire il ricorso a società di comodo o “letterbox companies”, non sarà sufficiente la sola sede formale. Rileveranno il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali, quello nel quale è prodotto il fatturato e quello nel quale si svolgono le assemblee generali. Criteri applicativi dell’art. 13 Reg. 883/2004.
Totalizzazione per la disoccupazione I periodi di lavoro subordinato, autonomo o di assicurazione maturati in Stati membri differenti dovranno essere sommati ai fini della maturazione del diritto alla prestazione di disoccupazione. Art. 61 Reg. 883/2004⁠.
Esportazione della disoccupazione Chi si trasferisce in un altro Stato UE per cercare lavoro potrà continuare a ricevere l’indennità dallo Stato competente per sei mesi. Il periodo potrà essere prorogato fino all’esaurimento del diritto alla prestazione. Modifica dell’art. 64 Reg. 883/2004⁠.
Lavoratori frontalieri Se il frontaliere ha lavorato, esercitato un’attività autonoma oppure è stato assicurato ininterrottamente per almeno 22 settimane in uno Stato diverso da quello di residenza, l’indennità sarà corrisposta dallo Stato dell’ultima occupazione. Modifica dell’art. 65 Reg. 883/2004⁠.
Assistenza a lungo termine Viene introdotta una definizione europea delle prestazioni di assistenza a lungo termine e un elenco delle prestazioni soggette alle regole di coordinamento. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni o vuoti di tutela tra prestazioni in denaro e in natura. Nuova disciplina inserita nel Titolo III del Reg. 883/2004, in coordinamento con le norme sulle prestazioni di malattia.
Prestazioni familiari Vengono distinte le prestazioni familiari in denaro, destinate a compensare la perdita di reddito del genitore che interrompe o riduce il lavoro per accudire un figlio, dalle altre prestazioni familiari. Revisione del capitolo 8 del Titolo III e degli artt. 67-69 Reg. 883/2004⁠.
Genitorialità La distinzione dovrebbe agevolare l’erogazione transfrontaliera delle prestazioni, favorire una distribuzione più equilibrata delle responsabilità di cura ed evitare che la riduzione dell’orario di lavoro determini penalizzazioni economiche. Norme UE sul coordinamento delle prestazioni familiari.
Cittadini inattivi I cittadini dell’Unione che non lavorano e non cercano attivamente un’occupazione non potranno essere esclusi dalla copertura sanitaria per il solo fatto di essere economicamente inattivi, ma potranno essere tenuti a versare un contributo al sistema di assicurazione malattia. Principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalle regole sulla parità di trattamento del Reg. 883/2004.
Cooperazione amministrativa Sarà rafforzato lo scambio tempestivo di informazioni tra le istituzioni degli Stati membri, allo scopo di individuare errori, frodi, distacchi irregolari e imprese prive di un’effettiva attività nello Stato di stabilimento. Reg. 987/2009 e disposizioni sulla cooperazione tra istituzioni competenti.

Effetti operativi per le aziende

Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento continuano ad applicarsi le regole attuali. In particolare:

  • il distacco previdenziale fino a 24 mesi resta disciplinato dall’art. 12 del Regolamento n. 883/2004;
  • per chi lavora abitualmente in più Stati continua a trovare applicazione l’art. 13 dello stesso regolamento;
  • il datore deve informare preventivamente l’istituzione competente secondo l’art. 15 del Regolamento n. 987/2009;
  • deve continuare a essere richiesto il documento portatile A1, anche per trasferte molto brevi, quando occorre certificare il mantenimento della legislazione previdenziale italiana;
  • l’esenzione prevista per i viaggi di lavoro e per gli invii non superiori a tre giorni non è ancora operativa;
  • la nozione di viaggio di lavoro non coincide necessariamente con quella italiana di trasferta e non può essere utilizzata, allo stato, per escludere automaticamente la richiesta dell’A1.

Il documento A1 attesta quale legislazione previdenziale si applica, ma non sostituisce gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa sul distacco transnazionale, in particolare dalla direttiva 96/71/CE⁠, dalla direttiva 2014/67/UE⁠ e, per l’Italia, dal D.Lgs. n. 136/2016⁠.

In sintesi: la riforma semplifica gli invii brevissimi e rende più stringenti i controlli sui distacchi ordinari, ma le aziende non devono ancora modificare le procedure in uso. Occorrerà attendere il testo definitivamente approvato e la relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fonte principale: comunicato ufficiale del Parlamento europeo del 7 luglio 2026⁠.