Nel sistema fiscale italiano, i fringe benefit sono uno strumento retributivo che consente ai datori di lavoro di integrare la busta paga dei dipendenti con beni e servizi in natura, parzialmente o totalmente esenti da imposizione. La base giuridica è l’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che definisce come reddito da lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali”.
Tuttavia, il medesimo articolo elenca espressamente una serie di beni e servizi che, se erogati secondo criteri oggettivi e per finalità di utilità sociale o organizzativa, non concorrono a formare il reddito imponibile. A ciò si aggiunge la soglia ordinaria di esenzione per i fringe benefit, fissata a 258,23 euro annui, ma che per il 2025 è stata innalzata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e 2.000 euro per coloro con figli fiscalmente a carico, includendo anche il rimborso delle utenze domestiche e delle spese per affitto o mutuo.
Questi benefici rappresentano un vantaggio fiscale significativo: per il dipendente, non tassati in busta paga; per l’azienda, deducibili dal reddito d’impresa e non soggetti a contribuzione previdenziale (entro i limiti previsti). In molti casi, i fringe benefit si configurano come leve di fidelizzazione del personale, migliorando il clima aziendale e contenendo il costo del lavoro.
Tuttavia, la normativa richiede attenzione. I beni e servizi devono essere assegnati alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori; in caso contrario, perdono il beneficio dell’esenzione e diventano imponibili. Inoltre, devono essere erogati con finalità non sostitutive del denaro e tramite mezzi tracciabili e documentabili. È l’Agenzia delle Entrate, infatti, a stabilire che l’erogazione individuale o selettiva – salvo specifica previsione contrattuale – può integrare una retribuzione in natura soggetta a tassazione ordinaria.
Secondo l’art. 51 del TUIR, comma 2, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i seguenti fringe benefit:
✅ Fringe benefit esenti da tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 2 del TUIR:
- Buoni pasto: fino a 4,00 € al giorno (cartacei) e fino a 8,00 € (elettronici)
- Utilizzo promiscuo di auto aziendale: tassato in misura forfettaria sulla base di tabelle ACI
- Alloggi e fabbricati concessi in uso: entro limiti normativi
- Servizi di trasporto collettivo aziendale
- Contributi per iscrizione a palestre, piscine, centri sportivi aziendali
- Corsi di formazione e aggiornamento professionale
- Spese mediche rimborsate da casse o fondi integrativi non soggetti a IRPEF
- Polizze assicurative per rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza
- Asili nido aziendali o convenzionati
- Borse di studio per i figli dei dipendenti
- Rimborsi per trasporto pubblico (previa normativa speciale)
- Buoni acquisto e voucher per beni e servizi nei limiti previsti
Il corretto utilizzo di questi strumenti non è solo un’opportunità fiscale, ma richiede un’attenta gestione documentale e regolamentare. È buona prassi che l’impresa formalizzi un regolamento interno o un accordo sindacale che disciplini criteri di assegnazione e tracciabilità. In caso contrario, si rischia la riqualificazione del beneficio come retribuzione in denaro, con conseguente tassazione e contribuzione integrale.
Per il testo aggiornato dell’art. 51 TUIR è possibile consultare direttamente il portale Normattiva:
📌 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986;917!vig=