Con la Circolare n. 141 del 12 novembre 2025, l’INPS recepisce i principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, che ha ridefinito in modo strutturale il sistema di decorrenza dei termini di prescrizione relativi alla costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della L. 1338/1962.

La Corte introduce un meccanismo di prescrizione “in sequenza” che supera l’impostazione precedente fondata su un unico termine. Secondo il nuovo assetto, il datore di lavoro dispone di dieci anni dalla prescrizione dei contributi per chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Trascorso tale termine senza iniziative, il lavoratore può intervenire in via sostitutiva entro i dieci anni successivi alla prescrizione del diritto datoriale.

L’INPS adegua ora le proprie istruzioni operative a questo principio, chiarendo che la rendita vitalizia continua a rappresentare uno strumento essenziale per recuperare periodi contributivi omessi o prescritti, garantendo comunque la copertura assicurativa ai fini pensionistici anche quando i contributi non risultano più versabili.

Le nuove disposizioni trovano applicazione:
– per tutte le domande presentate dal 12 novembre 2025;
– per le istanze già pendenti e non ancora definite alla stessa data;
– per i ricorsi amministrativi in corso sulla medesima materia.

La decisione delle Sezioni Unite segna un riordino importante in materia di prescrizione contributiva, riportando coerenza e certezza nell’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, a tutela sia del datore che del lavoratore.