Il discrimine è rappresentato dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. In base alla disciplina introdotta dalla riforma pensionistica, chi raggiunge almeno 18 anni di contributi entro tale data conserva il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, mentre per le anzianità successive si applica il contributivo, determinando un sistema misto.

Nel cumulo gratuito dei contributi, disciplinato dall’articolo 1, commi 239 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente esteso dall’articolo 1, comma 195, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tale soglia dei 18 anni può essere raggiunta sommando i periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni INPS.

Sul piano operativo, rientrano nel cumulo i contributi accreditati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nelle gestioni speciali autonome (artigiani e commercianti), nella Gestione Separata e nelle forme esclusive o sostitutive, tutte confluite nell’INPS.

Il chiarimento decisivo arriva dalla prassi amministrativa. La Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017 precisa che, ai fini del raggiungimento dei 18 anni al 31 dicembre 1995, rileva esclusivamente la contribuzione maturata nelle gestioni INPS. Restano quindi escluse le casse professionali.

Questo passaggio è cruciale e spesso frainteso: anche se il lavoratore ha contributi in una cassa professionale, questi non possono essere utilizzati per raggiungere la soglia utile al mantenimento del sistema retributivo.

Diverso è il tema della ricongiunzione. Con la Circolare INPS n. 15 del 24 gennaio 2026 è stata ammessa la possibilità di ricongiungere i contributi tra casse professionali e Gestione Separata INPS, secondo la disciplina della Legge 7 febbraio 1990, n. 45.

Tuttavia, qui va evitato un errore concettuale: la ricongiunzione non è cumulo. È un’operazione onerosa che trasferisce i contributi in un’unica gestione e non consente di incidere sul requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995. Inoltre, è ammessa solo per contributi successivi al 1° aprile 1996, escludendo quindi quelli anteriori.

La differenza tra i due strumenti è strutturale. Il cumulo gratuito consente di sommare i periodi mantenendo le posizioni separate, con liquidazione pro quota da parte di ciascuna gestione. La ricongiunzione, invece, accentra la posizione assicurativa in un unico fondo, con effetti sia sul diritto sia sul calcolo della pensione.

In sintesi, il cumulo gratuito può consentire l’accesso al sistema retributivo fino al 2011 solo se i 18 anni ante 1996 sono raggiunti utilizzando esclusivamente contribuzione INPS. Le casse professionali restano fuori da questo conteggio. La ricongiunzione rappresenta una strada alternativa, ma con logiche diverse, costi rilevanti e senza effetti sul passaggio al sistema retributivo.